Rispettato l’impianto proposto dall’Avvocatura. Richieste modifiche migliorative per promuovere ancor maggiore chiarezza e trasparenza per operatori e cittadini
Il CNF, nella seduta amministrativa di venerdì scorso, ha approvato il parere sullo schema di decreto del Ministero della Giustizia che disciplina i parametri forensi, destinati ad essere applicati dal giudice per determinare il compenso dell’avvocato nella liquidazione delle spese a seguito di un processo o in caso di mancato accordo tra le parti. Parere che ieri è stato inviato al Ministero della Giustizia.
Il documento, predisposto dalla commissione parametri coordinata da Aldo Morlino, è positivo con alcune osservazioni volte a migliorare lo schema ministeriale sotto il profilo della maggiore chiarezza, semplicità e trasparenza.
Esso è stato reso anche alla luce delle osservazioni pervenute a seguito della consultazione sullo schema di DM effettuata dal CNF presso gli Ordini forensi e le Associazioni (hanno mandato osservazioni 17 Ordini; una Unione regionale; tra le associazioni Agi, Aiaf e Anf). Un riepilogo delle quali è stato allegato al parere e ne costituisce parte integrante.
Il CNF ha espresso soddisfazione per il rispetto sostanziale da parte del Ministero dell’impianto proposto dall’Avvocatura, che rende di facile lettura e di immediata verifica i valori su cui calcolare il compenso, per gli operatori e soprattutto per i cittadini.
Tuttavia, pur prendendo atto responsabilmente della critica situazione economica che riguarda la cittadinanza e anche le Casse dello Stato, ha invitato il Ministero a rivedere alcune riduzioni effettuate rispetto alla proposta dell’Avvocatura, che non trovano giustificazione in relazione a un presunto diverso e /o minore impegno professionale richiesto agli avvocati.
Così è, innanzitutto, per la riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato, che rischia di non garantire una piena qualità della difesa per la sola circostanza che l’assistito è un soggetto non abbiente. Ma anche,a titolo di esempio, per le riduzioni effettuate in alcuni procedimenti civili, negli scaglioni di valore più bassi; nella fase cautelare del processo amministrativo; in relazione ad eventuali esiti procedimentali negativi della domanda giudiziale.
In vista di una maggiore trasparenza, il parere suggerisce al ministero di fissare il rimborso delle spese generali in una percentuale fissa, per evitare determinazioni giudiziali disomogenee sul territorio, con conseguente disparità di trattamento dei clienti/assistiti; esigenze di maggiore chiarezza, inoltre, giustificherebbero, secondo il CNF, alcune necessarie integrazioni con riferimento al numero delle tabelle relative ai singoli procedimenti giudiziali, a vantaggio degli operatori ma anche per facilitare l’orientamento per i cittadini, che potrebbero avere maggiore difficoltà ad individuare con esattezza la tabella relativa al caso concreto (esempi: prevedere due distinte tabelle per l’attività di consulenza e per quella di assistenza stragiudiziale; reintroduzione della fase post-decisione nel processo civile).