Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITA’

Art. 1

(Costituzione) E’ costituita con sede provvisoria in Roma, Via Terenzio n. 10 una associazione senza fini di lucro denominata Associazione Forense Emilio Conte, nel seguito indicata come “Associazione”.

Art. 2

(Finalità) L’Associazione, ente non commerciale di categoria, culturale, di formazione e di ricerca scientifica, si ispira ai principi ed ai valori che regolano l’esercizio della professione forense nella società che hanno trovato nel codice di deontologia degli avvocati dell’Unione Europea un primo comune punto di incontro e di lavoro per preparare l’avvocato senza frontiere. L’Associazione si propone di tutelare la funzione professionale dell’avvocato, alla quale viene riconosciuta valenza costituzionale a garanzia della sua autonomia ed indipendenza, si propone di sviluppare iniziative nel campo della giustizia e della difesa del cittadino per promuovere l’approfondimento delle tutele giurisdizionali dei diritti ed in particolare diffondere e realizzare iniziative sul tema della giustizia giusta, della giurisdizione civile, penale, amministrativa e tributaria, nonché per l’attuazione dei diritti di difesa, quale fondamentale prospettiva per il futuro civile, democratico dei cittadini. L’Associazione si propone, altresì, di valorizzare in Italia e all’Estero la professione forense e la sua formazione e aggiornamento. Per perseguire tali finalità, l’attività dell’Associazione si articola in diversi settori ognuno dei quali coordinati da un responsabile che ne curerà l’indirizzo generale.

L’Associazione potrà tra l’altro:

– istituire e gestire corsi di studio e formazione ad ogni livello, organizzare seminari e manifestazioni su temi di particolare interesse ed attualità anche in collaborazione con università, scuole, organismi pubblici e privati;

– predisporre centri di ricerca e documentazione, a servizio degli associati e dei cittadini;

– provvedere all’acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi di carattere scientifico e culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;

– stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l’organizzazione di seminari, incontri e convegni;

– promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di giornali, riviste, pubblicazioni, notiziari, indagini, ricerche, studi.

L’Associazione si propone ancora di sostenere gli associati e coloro che intraprendono la professione forense sia mediante l’istituzione di corsi e seminari gratuiti sia mediante l’istituzione e l’erogazione di apposite borse di studio.

Art. 3

(Associati) Possono divenire associati della Associazione gli avvocati iscritti agli albi professionali, i praticanti la professione forense abilitati e non abilitati, operatori del diritto, nonché altre associazioni forensi.

L’elenco degli associati dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato a cura del VicePresidente in un apposito registro, sempre disponibile per consultazioni da parte degli associati.

Art. 4

(Finanziamento delle attività, contributi e sovvenzioni) L’Associazione non ha scopo di lucro. Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle attività dell’Associazione provengono da:

– quote associative annuali;

– eventuali contributi degli associati;

– contributi di Società, Enti, persone fisiche, ecc., che ne intendano sostenere l’attività;

– azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

Tali entrate sono rigorosamente elencate, anno per anno, in un apposito registro, tenuto aggiornato a cura del Vicepresidente. L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili per perseguire lo scopo associativo.

L’Associazione potrà partecipare con oblazioni e contributi a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare le attività previste dagli scopi dell’Associazione e la connessa professione.

TITOLO II

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5

(Patrimonio) Il patrimonio della associazione è costituito dai versamenti degli associati, dai proventi derivanti dall’attività intrapresa, dai finanziamenti e contributi di qualsiasi natura, pubblici e privati, purché non vincolino, ma anzi rispondano alle esigenze di sostegno finanziario necessario al raggiungimento delle finalità previste dall’Associazione.

Il patrimonio della associazione è indivisibile. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6

(Introiti e sottoscrizioni) Gli eventuali introiti di manifestazioni ed iniziative, nonché di sottoscrizioni volontarie devono essere utilizzati per le finalità dell’Associazione previste dal presente statuto.

Art. 7

(Quote) Il Consiglio Direttivo determina di anno in anno l’ammontare delle quote di iscrizione e delle quote annuali, nonché, la tassa di ammissione determinata dal montante di tutto quanto corrisposto da ogni singolo associato dal momento della costituzione dell’Associazione. Tali quote non sono rimborsabili in nessun caso, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

TITOLO III

BILANCIO

Art. 8

(Bilancio preventivo e consuntivo) Il bilancio comprende l’esercizio associativo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea. Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 30 settembre dell’anno precedente e il bilancio consuntivo o rendiconto annuale entro il 31 marzo dell’anno successivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria. E’ compito del VicePresidente dell’Associazione redigere il bilancio secondo le regole contabili in vigore.

TITOLO IV

GLI ASSOCIATI

Art. 9

(Numero degli associati) Il numero degli associati è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti coloro che a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo abbiano requisiti morali e culturali.

Art. 10

(Categorie degli associati) Gli associati si dividono in 3 categorie:

a) associati fondatori;

b) associati ordinari;

c) associati onorari.

Gli associati fondatori sono gli artefici della nascita dell’Associazione e sono individuati tra quelli intervenuti alla stesura dell’atto costitutivo.

Gli associati ordinari sono coloro che vogliono partecipare a pieno titolo alla vita dell’Associazione e che, pertanto, oltre al pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale versano la quota di ammissione. Hanno diritto al voto deliberativo nella assemblea generale e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo, sempre che in regola con i pagamenti dei contributi.

Gli associati onorari sono personalità di particolare rilievo che danno prestigio all’Associazione. Non sono tenuti al pagamento delle quote, non possono partecipare all’assemblea generale e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. Tra essi può essere nominato un presidente onorario dell’Associazione.

Tutti gli associati sono tenuti alla osservanza dello statuto, delle sue modificazioni, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Gli associati si impegnano a sottostare alle misure e procedure disciplinari.

Art. 11

(Diritti degli associati) Gli associati hanno diritto:

– di esercitare tutti i poteri loro riservati dallo statuto;

– di trovare appoggio e collaborazione presso l’Associazione per tutte quelle iniziative od attività che siano conformi alle finalità dell’Associazione;

– di intervenire presso l’Associazione con proposte, progetti ed iniziative volte al raggiungimento degli scopi associativi;

– di usufruire dei servizi associativi di coordinamento con enti ed istituzioni; di collaborare a programmi di studio ed a pubblicazioni che l’Associazione decidesse di realizzare;

– di partecipare a congressi, convegni, premiazioni, proiezioni, viaggi ed in genere a tutte le manifestazioni culturali e ricreative organizzate dall’Associazione;

– di ricevere le pubblicazioni edite a cura o sotto gli auspici o il patrocinio dell’Associazione;

– di godere infine di tutti gli altri benefici che l’Associazione potrà ulteriormente accordare.

L’appartenenza all’Associazione comporta l’obbligo di tenerne alto il prestigio e di assecondarne in tutti i modi il raggiungimento degli scopi associativi, con spirito di solidarietà e collaborazione.

Art. 12

(Modalità di ammissione) Si diventa associati ordinari mediante domanda.

Per l’ammissione all’Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo osservando le seguenti modalità e indicando:

– nome e cognome;

– luogo e data di nascita;

– professione e residenza;

– dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi dell’Associazione.

E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione ratificare o respingere tale ammissione entro 30 giorni.

La richiesta di ammissione da parte di altre associazioni è presentata dal legale rappresentante di tali organismi, che deve allegare un elenco dettagliato dei propri associati, con una dichiarazione dalla quale risulti che le persone indicate in detto elenco intendono associarsi unitamente al proprio ente di appartenenza.

TITOLO V

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13

(Organi dell’Associazione) Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il VicePresidente;

e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 14

(Assemblea Generale) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ composta dagli associati fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Si riunisce su convocazione del Presidente o, nel caso di suo impedimento, su convocazione del VicePresidente o del Consiglio Direttivo nella sua maggioranza assoluta. E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione o per diversa decisione assunta dall’Assemblea stessa da un Presidente nominato dall’Assemblea. E’ ammessa la delega scritta, ma un associato non può rappresentare più di un altro associato.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 20% degli associati (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice degli associati votanti (presenti in proprio o per delega).

L’Assemblea Generale ha tutti i poteri relativi all’indirizzo ed alla vita della Associazione, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e approva il bilancio preventivo e consuntivo.

L’Assemblea Generale ordinaria è convocata due volte l’anno nel mese di novembre ed aprile per la discussione della relazione generale sulla gestione del movimento per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, per la discussione e l’approvazione dell’attività sociale secondo i punti all’ordine del giorno.

L’Assemblea Generale straordinaria è convocata tutte le volte che il Presidente o il VicePresidente o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o che almeno un terzo degli associati ne faccia richiesta. L’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per la adunanza e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora della riunione e dell’ordine del giorno. Ogni associato dispone di un voto e non può avere più di una delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Compete all’Assemblea degli associati anche l’approvazione di modifiche dello Statuto.

Art. 15

(Eleggibilità ed incompatibilità) Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati fondatori e ordinari di età non inferiore ai 18 anni compiuti. I membri del Collegio Sindacale non possono rivestire altra carica associativa. Tutti gli incarichi sono onorari e hanno la durata di quattro anni. Cariche ed incarichi possono essere riconfermati.

Art. 16

(Il Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino a un massimo di trentuno membri. Viene eletto dall’Assemblea degli associati tra i componenti dell’Assemblea stessa.

Almeno la metà più uno dei membri devono essere scelti tra gli associati fondatori. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza nel corso del quadriennio il Consiglio Direttivo può completarsi per cooptazione. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente e può eleggere un direttore amministrativo dell’Associazione. Si riunisce su convocazione del Presidente o in caso di suo impedimento del VicePresidente almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente e/o dal VicePresidente. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo designa anche un Direttore Amministrativo.

Art. 17

(Compiti del Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell’Associazione ed in genere la sua ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi dell’Associazione deliberando le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell’Associazione; provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria; delibera in ordine a sovvenzioni ed altro che provenga da enti pubblici e privati; compila i bilanci annuali; riferisce annualmente alla Assemblea sull’attività dell’Associazione, delibera i provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio Direttivo, sempre sotto la sua direzione e responsabilità affida ad un consigliere o ad un associato il coordinamento dei settori nei quali è articolata l’attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo costituisce commissioni per lo studio e l’esame di argomenti riguardanti gli scopi dell’Associazione scegliendo i componenti tra i consiglieri e gli associati.

In particolare sono di competenza del Consiglio Direttivo:

– la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall’Associazione nel corso dell’anno precedente, da sottoporre per approvazione all’Assemblea ordinaria unitamente alla relazione del Collegio Sindacale;

– la determinazione del preventivo delle attività per l’anno in corso, da sottoporre per approvazione all’Assemblea ordinaria;

– la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione;

– la determinazione delle quote annuali di partecipazione all’Associazione;

– la gestione economico-finanziaria dell’Associazione;

– il vaglio delle richieste di adesione all’Associazione come associato;

– l’approvazione dei regolamenti necessari per la gestione dell’Associazione.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

Art. 18

(Il Presidente) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, ha la rappresentanza dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina il regolare funzionamento dell’attività associativa, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente.

Il Presidente dell’Associazione ha a tutti gli effetti la rappresentanza dell’Associazione davanti a terzi ed in giudizio. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati, ne prepara l’ordine del giorno, le presiede.

Assicura pronta ed efficace esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Può delegare, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze al VicePresidente o a determinati consiglieri. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo secondo l’apposito regolamento.

La carica di Presidente è un impegno di carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

Art. 19

(Il VicePresidente) Il VicePresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni. Predispone gli atti di competenza. La carica è volontaristica e non comporta retribuzione. Dà esecuzione in sostituzione del Presidente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ha funzioni amministrative e contabili, si incarica di redigere i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 20

(Il Collegio Sindacale) Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri, di cui uno ne è il Presidente, eletti dall’Assemblea, anche tra i non associati, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei sindaci in genere, secondo le leggi vigenti. Provvedono al controllo della amministrazione finanziaria dell’Associazione, redigono annualmente la relazione da allegarsi ai bilanci per la discussione dell’Assemblea. Rilevano eventuali irregolarità amministrative che devono comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

Possono partecipare, se richiesti, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale è tenuto a predisporre una propria relazione di accompagnamento del rendiconto annuale dell’Associazione da presentare all’Assemblea ordinaria.

Art. 21

(Provvedimenti disciplinari) Gli associati sono espulsi e radiati per i seguenti motivi:

– quando non osservano le disposizioni dello Statuto, i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi associativi;

– quando si rendano eventualmente morosi nei riguardi dell’Associazione senza giustificato motivo;

– quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Per infrazioni di lieve entità possono essere adottate le sanzioni della censura e della sospensione a termine.

Art. 22

(Adesione ad associazioni e movimenti, organizzazioni nazionali e internazionali) Per potenziare l’efficacia dell’attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare l’adesione ad altre associazioni, organizzazioni, movimenti nazionali e internazionali che si ispirino nella loro azione alle stesse finalità statuarie.

Art. 23

(Scioglimento dell’Associazione) L’Associazione si scioglie su delibera di una Assemblea appositamente convocata. Il patrimonio dell’Associazione eventualmente esistente al momento dello scioglimento per qualunque causa, verrà destinato secondo quanto deciso dall’Assemblea degli associati o in difetto verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

(Rinvio alla legge) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice civile.