RCA: non costituisce domanda nuova in appello la richiesta di una somma maggiore

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Sentenza Cassazione n. 25341 del 17.12.2015

 

La sentenza ha stabilito che nel giudizio di appello il risarcimento non patrimoniale accordato può superare la somma indicata nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

Nel caso di specie l’appellante lamentava la mancata applicazione delle Tabelle di Milano, intervenute nel corso del giudizio, che prevedevano una liquidazione più favorevole rispetto a quella richiesta in sede di citazione.

La corte ha rilevato che “la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta la prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado”

Ed ancora la richiesta “non da ingresso a una domanda nuova e non viola, pertanto,tanto più che il giudice può fare ricorso all’applicazione di nuove tabelle nel frattempo intervenute indipendentemente dalla sollecitazione della parte”.

Sentenza Cassazione n. 25341 del 17.12.2015