La Suprema Corte, III Sezione Civile, con la sentenza n. 6464 dello scorso 14 marzo, ha nuovamente affrontato la questione della procedibilità o meno del giudizio di Appello nel caso in cui il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione udienza siano stati notificati tardivamente. Più in particolare, nel caso di specie, atto introduttivo e provvedimento erano stati notificati ben oltre i dieci giorni di cui all’art. 435 comma 2 cpc (decorrenti dalla “comunicazione” del decreto di fissazione udienza da parte della cancelleria al procuratore dell’appellante). Ebbene la Corte di legittimità, investita della questione, riconducendo nell’alveo dell’improcedibilità dell’appello i soli casi di “omessa” od “inesistente” notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza davanti al Collegio, ha ribadito l’inapplicabilità di tale sanzione laddove tale adempimento, seppur tardivo, sia stato compiuto nel rispetto del solo termine di cui all’art. 435 comma 3 cpc (venticinque giorni tra notificazione e udienza). Tale assunto trova ragion d’essere nel fatto che la mera tardività della notifica non produce alcun effetto pregiudizievole per la parte appellata così come l’inosservanza del termine di cui all’art. 435 comma 2 cpc, non avendo carattere perentorio, non può fondare alcuna pronuncia di improcedibilità dell’appello stesso. Per il testo della sentenza cliccare sul link che segue Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 marzo 2017, n. 6464