Con ordinanza n. 9836 del 2019 era stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa all’iscrizione presso il casellario giudiziale o meglio: «se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 131-bis cod. pen. sia soggetto all’iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313»
Il 30 maggio 2019 le Sezioni Unite hanno adottato la seguente soluzione: “Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. deve essere iscritto presso il casellario giudiziale fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e dalla pubblica amministrazione“