Con la conversione del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del paese”), avvenuta con la legge di conversione 7 agosto 2012 n.134 si sono registrati rilevanti interventi sia sulle norme del codice di procedura civile che sulla c.d. “Legge Pinto”, oltre che in materia di diritto fallimentare.
L’intento del legislatore, ispirato come sempre – ahinoi – ad una continua compressione delle modalità di esercizio di una completa tutela dei diritti del cittadino nel nome di una oramai travolgente politica di deflazione del contenzioso e disincentivo alla tutela giurisdizionale questa volta ha colpito in modo radicale principalmente il sistema delle impugnazioni, intervenendo sia sul giudizio di appello che sul procedimento di cassazione.
La norma che salta più all’occhio è quella del c.d. filtro in appello, in forza del quale il secondo grado di giudizio verrà assoggettato ad un giudizio preliminare di verosimile fondatezza del gravame (art. 348 bis cpc) sanzionato addirittura in termini di inammissibilità: filtro che peraltro il legislatore ha raddoppiato con l’introduzione di requisiti di forma (nuovo testo art. 342 comma 1 cpc) che minacciano il buon esito del gravame anche a prescindere dalla fondatezza di questo nel merito (indicazione specifica delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata).
Di non scarsa in incisività appare poi la sostanziale riduzione dei poteri della Cassazione con l’eliminazione della possibilità di censurare una decisione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione prevista dal numero 5 dell’art. 360 cpc, e riducendo l’ambito della rilevanza dell’omesso esame di un fatto alla sola decisività (e non più al fatto che fosse controverso).
Lo stesso principio di contenimento dell’iniziativa giurisdizionale anima la riforma della legge Pinto per la quale è prevista la forma del ricorso per ingiunzione, e con limiti e formalità destinati a rendere assai più difficoltoso ed incerto il ricorso a questo strumento.
La revisione della legge fallimentare, ispirata a favorire la continuità aziendale interviene sulla legge fallimentare ed è diretto a migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa disciplinati dalla legge fallimentare, in modo da incentivare l’impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi.
Come si vede si tratta di una serie di provvedimenti legati dal minimo comun denominatore dell’incentivo alla fuga delle aule di giustizia, obiettivo perseguito a costo del sacrificio sull’altare della “ragion di stato” (o meglio di toga) di una costituzionale tutela dei diritti: ragione per la quale non poche di queste norme solo in palese odore di incompatibilità con la Carta Fondamentale.
L’Associazione Forense Emilio Conte, profittando di una fruttuosa sinergia con l’Unione del Triveneto, vuole pertanto mettere a disposizione dei Colleghi un lavoro coordinato e di riassunto sul complesso di queste importanti novità legislative, fornendo anche gli spunti per una visione dell’insieme che potrà esser tratta dal rinvio agli atti parlamentari ed alle relazioni camerali.
Il documento potrà essere scaricato in formato pdf nei link qui di seguito ed è edito in uno ad un commento sulle nuova normativa sulle tariffe professionali.
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