Etsi ordinem non daretur; tuttavia non potrebbe negarsi agli Avvocati il diritto sancito dall’art. 2 Cost.; |
cosicché la loro organizzazione sarebbe comunque un soggetto sociopolitico.
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Non v’è dubbio infine che l’Ordine, in quanto gruppo sociale, costituisce un ordinamento giuridico |
(Rescigno op. cit. pag. 39; S. Romano “L’ordinamento giuridico Sansoni 1967”), cui sono ovviamente |
connaturati i tre poteri normativo, esecutivo e giudiziario; variamente atteggiati, ma certo separati |
essendo immanente nell’ordinamento costituzionale tale principio democratico. |
La domanda è dunque: come si pone oggi rispetto a tali concorrenti approcci l’Ordine definito dalle |
recenti norme? |
Madamina il catalogo è questo: -incremento della burocratizzazione del rapporto con il cliente informative ex privacy, mediazione di varia natura scritte e sanzionate; |
-delega gratuita di fasi del servizio giustizia, quali la gestione organizzativa del patrocinio dei non abbienti e della difesa d’ufficio.La recente sentenza SS.UU. (n. 1782 del 11/01/1126/01/11 sulla natura tributaria dei nostri contributi associativi la dice lunga sulla burocratizzazione dell’Ordine nell’ambito dell’amministrazione;
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–invadenza da parte dell’amministrazione sulla nostra organizzazione interna, con lo strumento del “parere vincolante” favorevole del Ministro in varie e delicate decisioni e l’offensivo potere attribuite al Presidente del Tribunale di scegliere i nostri “giudici” (qui e nel tirocinio si crea una zona opaca, che amplia quella dei consigli giudiziari; essi si bisognevoli di riforma) e prefigura la futura corvè; |
–abolizione delle tariffe, ma non del tutto sostitute da uno strano marchingegnodi cui è ancor presto dire (cfr: Condello, “I nuovi compensi… Guida al diritto sett. 2012);-riduzione degli spazi di autonormazionecon la continua integrazione a volte ridicolmente inutile, ex lege dei canoni deontologici;
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-quanto alla riforma della fase territoriale del procedimento disciplinarebasti qui dire che dimostra una totale sconoscenza di fatto e diritto dell’Istituto e, lunghi dal risolverne le vere strettoie (P. Sandulli I nuovi percorsi della tutela, pag. 407ss. Aracne 2006) se possibile le aggrava. Quanto all’organizzazione generale del servizio giustizia il messaggio è chiaro; tramite la riscrittura d’imperio delle circoscrizioni e l’istituzione di sezioni specializzate si è in grado di determinare unilateralmente la sorte socio economica dell’avvocatura e selezionare la qualità/quantità del servizio per territori e categorie.Per sintetizzare l’Ordine è oggi ridotto ad un ufficio tra i tanti, nei quali è articolata l’organizzazione del processo; in particolare la gestione e controllo di quel soggetto ineliminabile (almeno allo stato) che è il difensore.
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È tragica l’ipocrisia che stilla dall’art. 2, 3° del DPR 137/12; quando è proprio il Ministero, tra pareri vincolanti, riscritturazioni, tasse, tariffe fuori mercato, riserve ecc…; in grado di espungere selettivamente, sia pure a posteriori, gli Avvocati dall’Albo e dal mercato. |
Quel che qui rileva è ancora una volta l’insoluta commistione in unica normazione di due attività qualitativamente diverse, esercitate con unica struttura spaziotempo dalla stessa persona.Figlia di tali confusioni è l’invadenza del consumerismo nel rapporto professione e nella giustizia come attività intellettuale.
Aspettiamo la prima class action ex Lg 198/09 o l’inibitoria ex art. 37bis codice del consumo, aggiunto dall’art. 5 Lg 27/12.
Si accelera dunque un processo porterà all’adozione di un modello di giustizia economicistico di tipo anglosassone; fondamentale tassello ne è la previsione di società professionali con soci di puro capitale.
La mancata attuazione poi dell’OdG Calvi e del pregevole ddl Flick rende ancor oggi applicabile all’astensione forense le stesse regole incongrue dello sciopero economicopolitico.
Ma il vero “trappolone” sta nella formazione continua.
La formazione riguarda allo stato 230.000 persone il che comporterà un onere organizzativo “continuo” insopportabile per gli ordini territoriali; aggravato da evidenti asimmetrie tra ordini metropolitani e ordini distrettuali, malgrado la loro riduzione in atto.
Il CNF è ridotto ad un ufficio ministeriale addetto ai programmi scolastici soggetti al previo parere favorevole del Ministro.
Tanto questo è vero che il previo parere favorevole diventa parere vincolante nella scelta degli enti terzi, anche di non iscritti all’albo che ex art. 7, 2° DPR 137/12 possono essere autorizzati all’organizzazione dei corsi.
Il megabusiness è in pieno sviluppo! agli ordini non resterà che aumentare la tassa annuale e realizzare ex art. 7, 5°, corsi in cooperazione o convenzione “con altri soggetti” (?).
Già in una conferenza presso l’Università di Bologna nel 2008 avevo affrontato il problema, evidenziando come i redditi medi dei colleghi fossero nel 75% c/a dei casi incompatibili con i costi dei corsi di qualità e con la loro durata.
Poiché però la violazione dell’obbligo di formazione è assistita da sanzione disciplinare avremo un evidente conflitto tra un Ordine che non può assicurare un servizio qualitativo e calmierato all’Avvocato precario, e che pure, lo stesso Ordine, dovrà sanzionare.
Si profila un laissezfaire che aumenterà la distanza tra Baroni e contadini del diritto destinati ad un precariato perpetus.
Affidarsi alle Regioni infine ex art. 117 Cost. e vana speranza come posso personalmente testimoniare.
Alla società binaria corrisponde un’avvocatura binaria; la giustizia già lo è!
La vicenda andrà letta quindi nell’ambito della crisi delle classi medie; qui non è possibile l’editore non ci da spazio. |
Eppure, se si avranno coraggio e lungimiranza qualcosa si potrà ancora fare per l’avvocatura e per la tutela effettiva dei diritti e degli interessi; e con le nostre sole forze. Ne parliamo alla prossima. Sursum corda. |