Le Sezioni Unite Penali con sentenza n. 22065 del 28.1.2021, depositata in data il 4.6.2021, hanno statuito che sarà la Corte di Appello Civile ad intervenire nel caso di cassazione con rinvio di una sentenza di accoglimento di un ricorso dell’imputato assolto in primo grado e, condannato ai soli fini civilistici dalla Corte di Appello al risarcimento del danno allorquando, con il ricorso, la persona offesa non abbia rinnovato in appello una prova dichiarativa ritenuta decisiva ex art. 603, co. 3-bis c.p.p.
Il principio scaturito dalla sentenza 22065/21 emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite ha ripercorso l’iter giurisprudenziale degli ultimi anni sul problema della competenza a decidere sull’entità del risarcimento del danno in caso di cassazione con rinvio seguente alla riforma operata dalla Corte di Appello su una sentenza di assoluzione, riforma relativa ai soli fini civilistici. La diatriba riguarda il rinvio al giudice penale o al giudice civile competente per valore al grado di appello.
Nel caso di specie la Corte è stata investita dal ricorso dell’imputato che in grado di appello si era visto condannare al risarcimento del danno richiesto con il ricorso in appello della parte civile. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha quindi accolto il ricorso presentato dall’imputato basandolo sulla mancata richiesta nell’atto di appello della rinnovazione di una prova dichiarativa decisiva ex art. 603, co. 3-bis c.p.p.. La Corte di Appello ha deciso rivalutando le dichiarazioni rese in primo grado dalla persona offesa e da un altro testimone, dandone una lettura diversa rispetto a quella operata dal Giudice di prime cure, senza però rinnovare l’istruttoria dibattimentale e non seguendo quindi, il principio introdotto dall’art. 603, co. 3-bis c.p.p.. Il ricorso è stato accolto e le Sezioni Unite hanno dovuto esprimersi su chi fosse competente a decidere sull’entità del danno essendo presente più di un orientamento giurisprudenziale che interpretava l’art. 622 c.p.p..
Il principio scaturito da tale sentenza è il seguente: “In caso di annullamento ai soli fini effetti civili, da parte della Corte di Cassazione per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva della sentenza che in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado abbia condannato l’imputato al risarcimento del danno il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per il valore in grado di appello“
Si è quindi sciolto l’annoso nodo relativo alla competenza di giurisdizione dando definitivamente la competenza al Giudice civile competente in grado di appello.