Alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà va allegato il documento di identità in quanto elemento indispensabile perché venga ad esistenza l’autocertificazione stessa, come costruita dall’art. 47 DPR 445/2000

 

In sede di partecipazione alla gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione e, trattandosi di requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa, la sua mancanza non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, poiché l’allegazione di copia del documento d’identità costituisce adempimento di valore essenziale, vòlto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita.

E’ quanto emerge dalla sentenza del T.A.R. Lazio[1] pubblicata nei giorni scorsi dalla Sezione Prima Quater.

Bocciato il ricorso della Società esclusa dalla gara avendo la Commissione verificato, con determinazione in guisa non censurabile, che alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non era allegato il documento di identità dell’Amministratore delegato della stessa Società.

Il Collegio ha evidenziato che il disciplinare di gara, nell’enunciare il contenuto dell’offerta tecnica, aveva richiesto espressamente la presentazione, da parte dei concorrenti, di una dichiarazione sostitutiva (ex artt. 38, 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) che attestasse una serie di dati ritenuti “elementi necessari dell’offerta tecnica”. «La norma del Disciplinare» – precisava il Collegio – «era altresì chiara (la proposizione è evidenziata in grassetto) nel prescrivere che gli indicati elementi dovessero essere dichiarati con “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000”».

Nel delineato contesto, la Commissione di gara, rilevata, nell’offerta tecnica della ricorrente, l’assenza di copia del documento di identità del dichiarante in allegato alla dichiarazione, ne proponeva l’esclusione, per essere elemento essenziale dell’offerta tecnica, in quanto elemento costitutivo dell’autocertificazione; chiarisce il Collegio poi che, ad essere sanzionata con l’esclusione del concorrente dalla gara, non è stata «la mancanza tout court della copia del documento di identità (in ipotesi reperibile altrove o integrabile con il soccorso istruttorio), bensì la mancanza della “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000” di cui al punto 2 dell’art. 6, ossia di un elemento essenziale dell’offerta tecnica».

Si è trattato di una carenza sostanziale e non già di una incompletezza formale, carenza che, per espressa disposizione di legge (art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016), non può essere sanata con il soccorso istruttorio (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 145) né con “l’utilizzo” del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa, come anche opinato, ricorda il Collegio, dalla ricorrente. «Operazione di “soccorso” quest’ultima che, forse, sebbene forzando il dato normativo, si sarebbe potuta ipotizzare qualora la concorrente avesse almeno inserito, in calce alla dichiarazione de qua, un rinvio espresso al documento depositato nella busta “A”».

Nel caso di specie, tuttavia, non avendo il ricorrente effettuato detto rinvio,  alla Commissione non restava altra scelta che considerare giuridicamente inesistente la dichiarazione sostitutiva, e a una tale constatazione non poteva non seguire l’esclusione dalla gara, non essendo necessario che la sanzione fosse prevista espressamente dalla disciplina di gara.

Alla Società ricorrente non resta che pagare le spese di lite.

[1] 04.10.2017, n. 10031