a cura dell’avv. Emanuele Curti e del dott. Andrea Formica
La Flat Tax è stata resa nota l’8 Marzo 2017, a mezzo comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, con cui la stessa rendeva noto la sua introduzione con la Legge di bilancio 2017 (cfr. commi da 152 a 154 e da 157 a 159 dell’art. 22, che inserisce al TUIR l’art. 24-bis, istituendo l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero).
La Flat Tax rappresenta una opzione messa a disposizione delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del contribuente un modello check list, con il fine di effettuare uno screening preventivo dei richiedenti l’adesione a tale regime di favore.
I contribuenti, in possesso dei requisiti, possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, spuntando l’apposita casella, relativa all’anno di effettivo trasferimento di residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.
È possibile, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta dovrà esser allegata al modello di check list compilato e, successivamente, trasmessa a mezzo raccomandata r.r., PEC, oppure brevi manu.
Nell’istanza dovranno esser riportati:
- i dati anagrafici, codice fiscale e l’indirizzo della residenza italiana se già residente del richiedente;
- la dichiarazione di residenza all’estero per almeno 9 periodi d’imposta dei 10 precedenti all’inizio di validità dell’operazione;
- la/le giurisdizione/i in cui si è avuta l’ultima residenza fiscale precedente all’esercizio dell’opzione;
- eventualmente, gli Stati o i territori per i quali non si intende esercitare l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
La Flat Tax prevede, inoltre, la possibilità di estendere il regime forfettario ad uno o più familiari, sempreché gli stessi siano in possesso dei relativi requisiti.
In questo caso, ai 100mila euro si dovrà aggiungere un’imposta forfettaria per ciascuno dei familiari, cui sarà estesa l’opzione, pari a 25mila euro. L’imposta sostitutiva dovrà esser versata, per ciascun periodo d’imposta, in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Infine, l’opzione dovrà esser esercitata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno per 15 anni.
Roma, lì 14 marzo 2017