È pronto il regolamento con cui Cassa forense attua le novità della legge di riforma forense [1] che impone, con l’iscrizione all’albo professionale, anche l’iscrizione alla Cassa Avvocati.
Ecco le principali novità.
È prevista un’aliquota soggettiva minima ridotta a metà per i primi 5 anni di iscrizione, indipendentemente dall’età; anche quella integrativa è ridotta alla metà, ma per un ulteriore periodo di cinque anni.
Per chi, invece, non supera la soglia reddituale di 10.300 euro, è concesso per un decennio di pagare il 50% del contributo soggettivo minimo obbligatorio.
Il debutto del nuovo regolamento avverrà il 15 giugno, quando sarà posto al vaglio degli ordini e degli organismi di rappresentanza della categoria.
Tra le novità maggiormente interessanti vi è l’opportunità, per gli iscritti agli albi, non appena inseriti nelle liste della Cassa, di valersi – se lo si ritiene opportuno – della possibilità di retrodatare l’iscrizione alla CAP “per gli anni di appartenenza all’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo”. Per coloro che, invece, alla data del 2 febbraio 2013 erano già iscritti nell’albo, la retrodatazione può essere allungata anche ai primi tre anni di iscrizione all’Albo”.
Un’ultima agevolazione è stata poi prevista per gli avvocati che, al momento della registrazione, abbiano compiuto il 40mo anno d’età: essi potranno beneficiare del pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell’anno di presentazione della domanda per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39mo anno di età, fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi.