Classamenti catastali: nullo accertamento senza motivazione

REVIONE MASSIVA DEI CLASSAMENTI CATASTALI PER MICROZONE:

NUOVO PUNTO A FAVORE DEI CONTRIBUENTI. E’ NULLO L’ACCERTAMENTO PRIVO DI MOTIVAZIONE.

classamento catastale

Continuano le decisioni a favore dei ricorrenti che hanno impugnato gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale – Territorio – di Roma, negli ultimi anni.

La Sezione n. 41 della CTP di Roma con sentenza, n. 2384/41/16, depositata il 5 febbraio scorso, si allinea e conferma il ragionamento sposato da altre Sezioni della medesima CTP, tra cui quello della Sezione n. 61 (cfr. sentenza n. 15525/61/15, depositata l’8 luglio u.s.), in tema di nullità dell’attività di accertamento operata nel Comune di Roma, in base all’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/04, perché priva di sufficiente motivazione.

Infatti, dopo un riepilogo sulla genesi normativa disciplinante casi del genere, il Collegio evidenzia che una revisione massiva fondata sulla ricorrenza dell’unico requisito, rappresentato dal significativo scostamento, del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale, in una specifica microzona, “rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali non può assolvere l’obbligo di giustificare la revisione parziale del classamento di una determinata unità immobiliare da parte dell’Ufficio”.

A fondamento del proprio ragionamento, il Collegio giudicante pone alcuni principi della sentenza, n. 4717/2015, della Corte di Cassazione (confermati anche in successive pronunce degli Ermellini) secondo cui, per l’espletamento dell’attività di classamento, è necessario tenere in debito conto i “caratteri specifici dell’unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita” – nel medesimo contesto cronologico – ritenendo la procedura di cui al citato comma 335 di tipo “individuale”; viceversa, qualora ciò non avvenga, la rilevazione di mera natura “statistica”, in quanto basata su dati medi ed operata al solo fine di un’indiscriminata perequazione, genererebbe ipso facto un aumento della sperequazione, tra i valori medi delle microzone e le singole unità immobiliari.

Infine, il Collegio prosegue evidenziando, fra l’altro, anche che il richiamo a generiche e stereotipate espressioni, quali “l’evoluzione del contesto urbano e socio-economico della microzona”, e l’assenza della concreta specificazione degli elementi fattuali specifici, che hanno concorso alla rivalutazione della microzona, rispetto ai caratteri originari presenti al momento del precedente classamento, non siano in grado di rendere idonea e sufficiente la motivazione dell’accertamento, in quanto non consentono al contribuente di sviluppare la sua difesa. Si aggiungono ai predetti profili di carente motivazione gli indefiniti richiami dell’Ufficio ad – asseriti – interventi di riqualificazione urbana ed edilizia nella microzona interessata e, soprattutto il “silenzio” dell’Ufficio di fronte agli specifici e critici rilievi opposti dal ricorrente con riferimento alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile oggetto di riclassamento.

In conclusione, si segnala un ulteriore contributo al tema in questione: la sentenza della CTR Lombardia – Brescia, n. 762/67/2016, depositata l’8 febbraio scorso, che ha dichiarato illegittimo l’accertamento catastale non suffragato da un’adeguata motivazione. “La motivazione è quel minimo apparato narrativo con cui l’Agenzia descrive l’iter logico attraverso il quale giunge all’accertamento delle maggiori rendite, per consentire al contribuente di difendersi ove rilevasse errori di fatto e di diritto”. Inoltre, secondo un principio ormai consolidato, la motivazione dell’avviso di accertamento ha carattere sostanziale e non solo formale, in quanto non si limita ad essere soltanto un elemento utile a consentire la difesa del contribuente, ma in realtà circoscrive l’eventuale successivo giudizio (cfr. sentenza n. 20251/2015). Nello specifico, invece, relativamente agli atti catastali, il Collegio ha richiamato il predominante orientamento della Cassazione, secondo il quale è illegittimo il riclassamento che non indichi gli elementi necessari per comprendere le ragioni della variazione. Infatti, occorre che l’atto, per garantire il diritto di difesa, contenga la menzione dei rapporti tra valore di mercato e catastale nella microzona di riferimento, qualora la modifica sia stata avviata su richiesta del Comune; oppure l’indicazione delle trasformazioni edilizie, nell’ipotesi di variazione ai sensi dell’art. 1, comma 336, della Legge n. 311/2004; oppure l’indicazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe, che li rendono simili all’unità oggetto di riclassamento, quando l’atto sia conseguente ad un aggiornamento o ad un’incongruità rispetto ad altri immobili (cfr. sentenza n. 23247/2014).

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Emanuele Curti

Conseguite le Lauree in Diritto ed Economia (2006) e Magistrale in Giurisprudenza (2008), presso l'UNICAL, diviene specialista nelle professioni legali, nel 2010, previo superamento del relativo esame, presso la LUMSA.
Dopo aver collaborato, per quattro anni, con lo Studio Legale Internazionale Willkie Farr & Gallagher LLP, presso la sede di Roma, ha proseguito la propria crescita professionale, nello Studio Legale Piselli & Partners.
Si occupa prevalentemente di diritto tributario, esecuzioni immobiliari e diritto sportivo.
Dal 2011, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma.
Dal 2015, è componente del Comitato di redazione del Centro Studi di Diritto, Economia ed Etica dello Sport, ricoprendo il ruolo di Responsabile per la Federazione Italiana Tennis – F.I.T.
Collabora con la Cattedra di diritto tributario (Prof. Pietro Boria), nonché, quale docente, al Master in Diritto tributario, "Luigi Einaudi", della Sapienza.