Allorché ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte.
E’ quanto emerge dalla ordinanza[1] con cui gli Ermellini, richiamando il consolidato orientamento di legittimità[2] hanno precisato che il Giudice, ove intenda disattendere le osservazioni critiche mosse alla C.T.U. dal perito di parte, deve motivare in sentenza le ragioni di tale scelta.
I giudici di Piazza Cavour hanno quindi accolto il terzo e il quarto motivo di impugnazione svolto dal ricorrente che aveva dedotto la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di documento e di un fatto decisivo per il giudizio. E il vizio motivazionale nella specie era ulteriormente aggravato dal fatto che, a seguito dell’invio della relazione tecnica a un indirizzo errato, la Corte di merito aveva rinviato la causa per consentire la formulazione di controdeduzioni in replica alla C.T.U. ma, depositati da parte del C.T.P. i rilievi critici, questi non venivano poi valutati dal giudice di merito che, peraltro e al contrario, riferiva in sentenza che alle conclusioni del C.T.U. non erano state avanzate critiche.
La parola al Giudice del rinvio per una nuova, più completa valutazione.
[1] Sesta Sez. Civ., 09.10.2017 n. 23493
[2] Cass. 21.11.2016 n. 23637; Cass. 02.12.2011 n. 25862; Cass. 24.04.2008 n. 10688