La c.d. Legge di Stabilità 2016, artt. 414-415-416-417, ha introdotto, in via sperimentale, una importante innovazione a sostegno delle famiglie in difficoltà.
E’ stato istituito, infatti, il “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”, con una dotazione di 250mila euro per l’anno 2016 e di 500mila euro per il 2017.
Per usufruire di tale Fondo sono richiesti alcuni requisiti, oggettivi e soggettivi.
Il primo presupposto è il mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, dell’assegno di mantenimento determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile. La normativa non prevede espressamente che l’inadempienza del coniuge debitore sia “colpevole”, ben potendosi, dunque, verificare l’ipotesi di una temporanea difficoltà economica senza che ciò possa costituire causa ostativa ai fini dell’ottenimento del beneficio de quo.
Altre condizioni che devono necessariamente sussistere congiuntamente riguardano la situazione del coniuge richiedente. In particolare, è richiesto che detto soggetto versi in stato di bisogno, non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli – minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave – e sia convivente con essi.
In presenza di tutti i requisiti sopra indicati, il coniuge in stato di bisogno può domandare al Tribunale che lo Stato anticipi una somma per un ammontare non superiore all’assegno di mantenimento non ricevuto.
Il procedimento è esente da contributo unificato e si introduce con un’istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza il coniuge stesso.
Il Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, assumendo ove ritenuto necessario informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza valuta l’ammissibilità della domanda, sulla base degli anzidetti presupposti richiesti ex lege.
Qualora la richiesta, nel merito ai sensi di legge, sia ritenuta fondata, il magistrato stesso la trasmette al Ministero della Giustizia ai fini del pagamento.
Il Ministero della Giustizia si rivarrà, poi, sul coniuge inadempiente per il recupero di quanto sborsato.
Nell’ipotesi in cui il Presidente del Tribunale o il giudice da lui delegato non ritenga, invece, sussistenti i presupposti richiesti dalla normativa citata per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.
Affinché tutta la disciplina indicata sia effettivamente e concretamente attuabile, dovrà essere emesso un decreto attuativo da parte del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
In particolare dovranno essere individuati i Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione nonché stabilite le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.
Restiamo in attesa, le intenzioni sembrano buone.