Dal 13 febbraio 2017, al coniuge separato in stato di bisogno, che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi; e che non abbia ricevuto – quale beneficiario – l’assegno determinato ex art. 156 del cod. civ. per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, potrà finalmente accedere al c.d. “Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”.
Infatti, la legge di stabilità 2016, ha istituito per gli anni 2016 e 2017, presso il ministero della Giustizia, un fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, per sostenere economicamente il coniuge, in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento, prevedendo una disponibilità di 250.000,00 euro per il 2016 e di 500.000,00 per il 2017.
La legge n. 208 del 2015 chiarisce però la sperimentalità della misura, comportando l’applicazione solo in relazione ad alcuni tribunali.
L’istanza di accesso al Fondo deve essere depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove si ha la residenza, e redatta in conformità al modulo disponibile presso il sito internet del Ministero.
Il Tribunale adito decide sull’istanza, nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e se viene ammessa la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero della Giustizia presso cui è istituito il Fondo, ai fini della corresponsione della somma richiesta.
In caso di rigetto il decreto emesso dal Giudice non potrà essere impugnato.