Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza 2428/2015 ha evidenziato che la Compagnia Assicurative “hanno resistito in giudizio senza aver liquidato il danno che, stante le competenze della compagnia, certamente era ben noto alla parte».
A riprova del comportamento scorretto della Compagnia il Giudice di prime cure ha evidenziato che «nella rappresentazione dei fatti hanno enfatizzato elementi del tutto trascurabili o addirittura equivoci (è sufficiente pensare che la strada non era dotata di strisce pedonali, sicché non ha traversato “al di fuori di strisce pedonali” ma in “assenza delle stesse”)”.
A sostegno della propria decisione il Giudice, che ha condannato la Compagnie Assicurativa a pagare in quadruplo delle spese processuali, ha evidenziato che l’istituto della lite temeraria è finalizzato «a disincentivare le cause defatigatorie e strumentali e deve essere parametrato alla capacità ed alla forza giuridica della parte ed alla posizione di vantaggio che parte colposamente resistente vanta nel confronti dell’avente ragione». Rileva ancora il Giudice che “l’esistenza di un enorme contenzioso che vede soccombenti le compagnie assicuratrici e che è generato — con tutta evidenza — da intenti defatigatori, nel palese tentativo di indurre le parti ad accettare somme inferiori al dovuto in tempi brevi o, al contrario, dover sottostare ai lunghi tempi della giustizia e, non da ultimo, al rischio di errori processuali”.
Rileva infine la sentenza che “la tolleranza di tali comportamenti si tradurrebbe, inevitabilmente, in un vantaggio economico che, in un’ottica imprenditoriale, è destinato sempre e comunque ad alimentare il contenzioso”.