VERBALE D’UDIENZA CIVILE PROPOSTA DI MODICA DELL’ART. 130 C.P.C. E DELL’ART. 84 DISP. ATT. C.P.C.

A CURA DELLA SEZIONE DI BRESCIA DEL MOVIMENTO FORENSE (Avv. BARBARA DELLE PEZZE)

movimento forense

Gentili Colleghi,

siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione una proposta di modificazione  del codice di procedura civile con riguardo alla disciplina del Verbale d’Udienza.

 

In particolare, vengono all’attenzione le due seguenti norme del codice di procedura civile, che nella formulazione vigente dispongono che:

 

Art. 130 Redazione del processo verbale

I. Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

II. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

Disp. Att Art. 84. (Svolgimento delle udienze)

I. Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.
II. Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere alla udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l’autorizzazione ad interloquire.
III. Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.

 

Orbene, come tutti ben sappiamo, la realtà quotidiana del processo civile è ben lontana da quanto immaginato dal legislatore negli articoli sopra citati, sia per l’indisponibilità di mezzi, sia per il volume del contenzioso gravante sui Tribunali.

Per rispondere dunque ad esigenze di uniformità di disciplina dell’udienza civile, in considerazione degli effettivi strumenti a disposizione, moltissimi Fori hanno istituito propri Osservatori, redigendo, in collaborazione con i rispettivi Consigli dell’Ordine degli Avvocati, dei “Protocolli” per lo svolgimento delle udienze civili, disciplinando in modo spesso illuminato anche la redazione del verbale d’udienza. Tali protocolli sono pubblicamente consultabili nel sito http://www.osservatorigiustiziacivile.it/

 

Resta tuttavia il fatto che il processo verbale d’udienza è momento fondamentale dell’esercizio del diritto di difesa, il quale peraltro potrebbe risultare irrimediabilmente compresso dall’applicazione rigorosa di una norma quale quella di cui all’art. 84, comma 3, disp. Att. c.p.c.

 

Né può demandarsi la disciplina di un atto fondamentale per la tutela dell’Assistito all’eventuale presenza di un “Protocollo”, affidato alla buona volontà degli operatori di giustizia locali.

 

E’, invece, necessaria ed urgente una disciplina uniforme del processo verbale d’udienza, che raccolga e contemperi le esigenze di certezza e speditezza del momento processuale con quelle del pieno diritto di difesa, la cui tutela è affidata al difensore. E che, altresì, tenga in considerazione le reali dotazioni strumentali ed organiche dei Tribunali d’Italia.

 

Pertanto, studiando comparativamente i “Protocolli” concordati nei vari Fori Italiani (che quindi rappresentano una sintesi concordata tra Giudici ed Avvocati), si è elaborato un testo normativo che, a nostro modesto avviso, meglio risponderebbe alle esigenze odierne di disciplina del processo verbale d’udienza.

 

Precisamente si propone:

1)      La sostituzione del vigente art. 130 c.p.c. con il seguente:

 

Art. 130 c.p.c. Redazione del processo verbale
Il processo verbale è redatto dal cancelliere sotto la direzione del Giudice. Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze, il giudice procede alla redazione del processo verbale d’udienza di persona ovvero autorizzando la verbalizzazione ad opera dei difensori, sotto la sua direzione e controllo.

 

La compilazione del processo verbale può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle parti. Il Giudice garantisce la leggibilità e la comprensibilità del scritto.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere se presente. Di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. In ogni caso il Giudice, laddove procede ad interrogatorio della parte o del testimone, alla conclusione dell’interpello o della deposizione dà lettura alla parte o al testimone delle dichiarazioni rese e verbalizzate, dando atto di eventuali rettifiche o precisazioni che il soggetto voglia apportare a quanto dichiarato.

Le parti hanno facoltà di allegare al verbale d’udienza proprie note difensive predisposte in via anticipata, purché ne sia stata data previa comunicazione alla controparte oppure questa non vi si opponga, e purché tali note presentino forma adeguata e contenuta all’essenziale, evitando la ripetizione di argomentazioni già svolte.

All’udienza di precisazione delle conclusioni, le parti formulano le conclusioni per esteso, su foglio separato, da allegare al verbale d’udienza, nel quale devono essere altresì specificati il codice fiscale delle parti. Il Giudice può chiedere alle parti di trasmettere le medesime conclusioni al proprio indirizzo di posta elettronica, ed in tal caso nel verbale d’udienza deve essere data menzione dell’istanza

 

2)      L’abrogazione dell’art. 84, comma 3, disp. Att. c.p.c.

 

Ovviamente il testo sopra proposta può essere migliorato, ed a tal fine si invita chiunque avesse suggerimenti e proposte, o anche semplici critiche, a palesare il proprio punto di vista (scrivendo a massimilianocesali@movimentoforense.it), al fine di addivenire a formulazione condivisa e quanto più possibile rispondente alle esigenze sostanziali e processuali.

Saremo sempre infinitamente grati di ogni aiuto vorrete darci.

 

Movimento Forense Sez. Brescia

Avv. Barbara Dalle Pezze