Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), con la recente sentenza in commento, nel solco della giurisprudenza consolidata, ha censurato l’esclusione di un concorrente da una procedura ad evidenza pubblica disposta sull’esclusivo presupposto che dal contratto di avvalimento prodotto in gara non sarebbero emersi i necessari profili di onerosità dello stesso.
Il punto di contrasto, secondo i Giudici salernitani, è se tale interesse debba necessariamente emergere dal testo del contratto o possa essere ricavato aliunde ed eventualmente in quali atti. E il collegio opina per questa seconda soluzione, precisando che la mancanza di corrispettivo in favore dell’ausiliario non è indice di per sé d’inefficacia del contratto di avvalimento se emerge un interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale –, che abbia indotto l’ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità (cfr. Cons. Stato, n. 23/2016; Cons. Stato, n. 3277/2016).
Secondo il TAR Campania, tale interesse patrimoniale non deve necessariamente emergere dal testo del contratto potendo, invece, essere desumibile in altri atti; ciò in quanto le previsioni contrattuali vanno lette in coordinamento con gli altri impegni assunti dal partecipante alla gara.
“In aderenza ai princìpi di buona fede e di conservazione del contratto”, sostiene il T.A.R. Campania, “deve dunque valorizzarsi il complessivo comportamento delle parti, insito pure in dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali e con queste collegate (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 4 dicembre 2020, n. 1840)”.