Con parere n. 468/2023 dello scorso 11 novembre, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali, Divisione Contribuenti, ha risposto all’interpello formulato dalla Corte di Appello di Salerno per mezzo del quale è stato richiesto, tra le altre cose, se il novellato articolo 179 ter delle disposizioni attuative al codice di procedura civile (in ragione della c.d. Riforma Cartabia) preveda il versamento della tassa di concessione governativa di Euro 168 (ex D.P.R. N. 641/72).
La risposta è positiva.
Secondo l’A.d.E., il “quadro normativo delineato evidenzia che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative dovuta ai sensi del citato articolo 22, punto 8, scaturisce ogni volta che un soggetto chiede un’iscrizione in un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all’esercizio di una professione arte o mestiere.
In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l’esercizio dell’attività, arte o professione (cfr. risoluzione n. 322020 del 18 luglio 1983 e risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007).
Con riferimento al caso di specie, alla luce del quadro normativo di riferimento e dei chiarimenti forniti dall’Istante, si osserva che l’iscrizione nell’elenco oggetto del quesito, richiesta dalla legge, risulta abilitante ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale dei delegati alle operazioni di vendita di cui all’articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che non può essere esercitata altrimenti.
Pertanto, si ritiene che alla fattispecie in esame trovi applicazione la tassa sulle concessioni governative ai sensi del punto 8 del citato articolo 22 della tariffa annessa al d.P.R. n. 641 del 1972, nella misura di euro 168”.
Pertanto, con l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, sarà dovuto il versamento una tantum della tassa di cui sopra.
L’Associazione Forense Emilio Conte – AFEC, alla luce della risposta dell’A.d.E. all’interpello della Corte di Appello di Salerno, invita il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e tutti gli Organi preposti ad assumere una posizione di tutela della Categoria per questo ennesimo obolo di cui i Colleghi, che riterranno di iscriversi nell’Elenco in parola possedendone i presupposti, dovranno farsi carico.