Il CNF approva le bozze dell’ Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione e del regolamento per il procedimento disciplinare
Procede spedita l’attuazione della riforma dell’ordinamento professionale forense da parte del Consiglio.
Nella seduta amministrativa del 27 settembre sono state approvate le bozze di due importanti regolamenti di competenza del CNF, quello che istituisce
l’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione e quello che disciplina il nuovo procedimento disciplinare.
Una volta messe a punto le bozze con le modifiche apportate a seguito dell’esame da parte del plenum, saranno inviate agli Ordini per la necessaria
consultazione.
La bozza di regolamento sul procedimento disciplinare si aggiunge a quella relativa alle Norme per la elezione dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina (CDD), approvata a fine luglio e inviata agli Ordini, che dovranno esprimersi entro il 15 novembre.
I due regolamenti (predisposti dal gruppo di lavoro coordinato da Giuseppe Picchioni) sono destinati a ridisegnare il sistema disciplinare degli avvocati, garantendo la terzietà del giudice e l’imparzialità, nel rispetto dell’esperienza maturata dagli Ordini.
La bozza di regolamento sul procedimento disciplinare regolamenta la composizione, il funzionamento dei CDD e la costituzione delle sezioni giudicanti sulla base di criteri predeterminati.
Sono altresì disciplinate le ipotesi di astensione e ricusazione e le fasi del procedimento disciplinare, dalla notizia dell’illecito disciplinare, al dibattimento, alla decisione, alla sua esecuzione e alla sua eventuale impugnazione.
Il CNF ha il compito di vigilare sul corretto esercizio dell’azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti e dunque potrà esercitare poteri ispettivi.
“La bozza di regolamento si pone in prosecuzione con quella relativa alla elezione dei CDD, per accentuare la elisione del legame tra eletto ed elettore ai fini disciplinari. E questo anche a garanzia dei clienti”, spiega Picchioni, che illustra le principali innovazioni rispetto al sistema attuale.
“E’ stata riconosciuta e affermata l’ ampiezza delle garanzie difensive dell’incolpato, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, del CNF e dei Coa, pur cospicua e solida.
In altre parole, queste garanzie sono state normate e dunque non saranno più affidate alla sola determinazione del giudice disciplinare.
A questa deve aggiungersi un’altra novità: sono state scandite tutte le fase procedimentali, in ciascuna delle quali la garanzia di difesa dell’incolpato sarà massima.
L’avvocato infatti potrà avere immediata conoscenza dell’avvio di un procedimento disciplinare a suo carico al momento del ricevimento di un esposto da parte del Consiglio dell’Ordine; sin da questa fase, e nelle successive di pre-istruttoria istruttoria e dibattimentale, l’incolpato, anche con l’ assistenza di un legale, avrà ampia facoltà di svolgere attività difensiva a proprio favore, rinnovandola ed eventualmente integrandola sulla scorta delle risultanze via via emergenti nel procedimento”.
Picchioni ricorda inoltre che sono state tipizzate le ipotesi di ricusazione e le modalità per la sostituzione del componente ricusato, a garanzia dell’imparzialità del procedimento.
Il principio di celerità ha ispirato la norma che prevede un termine per il deposito della decisione da parte dei CDD; è stata disciplinata la fase dell’esecuzione della sanzione disciplinare, per garantire l’efficacia della stessa e la uniformità degli adempimenti da parte dei Consigli dell’Ordine.
L’Osservatorio sull’esercizio della giurisdizione vuole essere uno strumento per la raccolta di dati e informazioni, attinenti il sistema giustizia,
con carattere di oggettività e che facciano chiarezza, al di là di letture “economicistiche” che finora hanno imperato incontrastate nel dibattito, sulle
effettive condizioni strutturali, logistiche e organizzative nelle quali viene amministrata la giustizia in Italia. Alla raccolta dei dati seguirà la
predisposizione di indagini, analisi ed elaborazioni dei risultati, obiettivi e completi, trasparenti e affidabili.
Questo organismo, costituito dal CNF e dalle altre istituzioni, nazionali e internazionali, che a vario titolo si occupano di giustizia nei suoi
risvolti ordinamentali ed economici (p.e. il Ministero della Giustizia, il Csm, le Corti superiori, Istat, Banca d’Italia, Banca mondiale degli investimenti,
Cepej), promuoverà la istituzione di Osservatori locali presso gli Ordini forensi e si avvarrà anche degli avvocati che compongono i Consigli giudiziari.
Quanto alla giustizia penale, particolare attenzione sarà dedicata al trattamento dei detenuti e ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione
della pena. Sul fronte procedimentale oggetto di analisi sarà l’effettiva corrispondenza del processo penale ai canoni costituzionali per attuare il
precetto del giusto processo.
“L’Avvocatura sente impellente l’esigenza di maggiore trasparenza, chiarezza e anche completezza nelle elaborazioni statistiche, perché abbiamo riscontrato
spesso risultanze parziali”, ha dichiarato il presidente Guido Alpa. “Il lavoro d’analisi obiettiva permetterà all’Osservatorio di elaborare proposte
migliorative per garantire la piena attuazione dei diritti dei cittadini, obiettivo che finora è parso marginale nelle riforme sulla giustizia che si
sono succedute”.