NOVITA’ IN TEMA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: L’UFFICIALE GIUDIZIARIO PUO’ ACCEDERE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA E INDIVIDUARE I RAPPORTI DI CONTO CORRENTE DEL DEBITORE
Il decreto 10 settembre 2014, n. 132, recante «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014 n. 162, successivamente modificato dall’art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha introdotto la possibilità per l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore[1], di interrogare l’anagrafe tributaria al fine di verificare l’esistenza di conti correnti bancari intestati al debitore.
L’inserimento dell’art. 492 bis, rubricato “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” prevede, infatti, che, su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, previa verifica del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata[2], autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
A tal fine il creditore, non prima della notifica del precetto al di fuori dei casi in cui per il pericolo del ritardo vi sia l’espressa autorizzazione del presidente del tribunale, dovrà depositare, tramite l’assistenza di un avvocato, un’apposita istanza contenente l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, e corrispondere il contributo unificato.
L’ufficiale giudiziario, pertanto, a seguito dell’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato potrà, quindi, accedere telematicamente ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni.
In particolare l’ufficiale giudiziario potrà accedere nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti[3].
Conclusosi l’accesso telematico l’ufficiale giudiziario redigerà, quindi, un verbale nel quale avrà cura di indicare le banche dati interrogate e l’esito dell’interrogazione con l’indicazione quindi dei risultati della ricerca effettuata.
Se vengono individuate cose del debitore in luoghi a lui appartenenti, nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520 c.p.c. in tema di pignoramento mobiliare.
Se invece i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520 c.p.c., all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso alle suddette banche dati intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui la cosa si trova.
In tal caso avverte il debitore che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.
L’art. 492-bis comma quinto disciplina l’ipotesi in cui l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi. In tale ipotesi l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149 bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, c.p.c., nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546 c.p.c. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.
Gli ultimi commi dell’articolo in questione prevedono, infine che qualora l’accesso abbia consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, ovvero sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario potrà sottoporre ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Affinché la riforma fosse operativa in primo momento era stata determinata la necessità che il Ministero della Giustizia, in concreto con il Garante della Privacy, determinasse le modalità di accesso telematico alle banche dati al fine di tutelare la riservatezza dei debitori e che venissero quindi emanati i regolamenti di attuazione della nuova normativa.
Tuttavia a seguito della riforma del 2015, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, introdotta dal d.l. 83/2015 convertito in l. 132/2015, la riformulazione dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c. non prevede più la necessità del citato decreto del Ministero della Giustizia essendo ora, invece, necessaria, la pubblicazione, sempre da parte del Ministero della Giustizia, sul portale dei servizi telematici dell’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492 bis c.p.c.
L’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. prevede, poi, la possibilità per il creditore, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente, di ottenere direttamente dai gestori delle banche dati indicate dall’art. 492 bis c.p.c. (nonché di quelle ulteriori da individuare ai sensi dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c.) le informazioni nelle stesse contenute nei casi in cui le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario non siano funzionanti.
Dispone il citato articolo, infatti, che quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492 bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155 quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492 bis, primo comma, c.p.c., può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155 quater disp. att. c.p.c. le informazioni nelle stesse contenute.
La suddetta disposizione che consente al creditore l’accesso diretto, previa autorizzazione, alle banche dati, tuttavia si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155 quater, primo comma e, cioè, sino all’inserimento nell’elenco sul portale del Ministero.
[1] La prima formulazione dell’art. 492 bis c.p.c. prevedeva tale possibilità per il solo creditore procedente, ora, a seguito della modifica apportata dall’art. 13 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015 n. 132, tale facoltà è riservata a tutti i creditori e quindi anche a quelli intervenuti.
[2] Il controllo del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato sembrerebbe dover essere un controllo meramente formale ovvero sull’esistenza di un titolo esecutivo di cui all’art. 474 c.p.c.
[3] Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 ha, inoltre, eliminato l’espresso richiamo all’accesso ai dati contenuti nelle banche dati alle quali le pubbliche amministrazioni possono accedere nonché al pubblico registro automobilistico in quanto pleonastico atteso che lo stesso può essere interrogato in quanto comunque banca dati della pubblica amministrazione.