L’Omicidio e le lesioni stradali commessi nella circolazione stradale diventano ipotesi autonome di reato. Nel mirino chi guida sotto l’effetto di alcolici e droghe, sui pirati della strada; severissime le norme sulla revoca della patente.
Un provvedimento adottato con la “fiducia”, il che da la misura di quante siano state le divergenze in seno alle Camere.
Per il nuovo reato di omicidio stradale è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi (facoltativo negli altri casi). Il pm, inoltre, potrà chiedere la proroga delle indagini preliminari soltanto una volta.
Altra novità, infine, è la possibilità per il giudice di disporre anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici allo scopo di determinare il dna. Nei casi urgenti, il prelievo coattivo potrà essere disposto anche dal pm.
Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) per entrambi i reati viene automaticamente revocata la patente che potrà essere nuovamente conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine però è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente si è macchiato di fuga dal luogo dell’incidente per riavere la patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Per le licenze di guida straniere vi sarà invece l’inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo analogo.
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