Stepchild adoption: è già possibile?

tribunale minorenniArgomento attualissimo nel dibattito politico italiano la controversa possiblità di adottare il figlio del compagno, a prescindere se di sesso diverso o meno.

 

In effetti, la normativa italiana già potrebbe prevedere tale possibilità tramite l’applicazione dell’art. 44, comma 1 lett. d) l. 184/1983, che disciplina l’adozione “in casi particolari”, anche per chi non è non coniugato.

 

 

Recita l’art. 44:

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a. da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c. quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli [legittimi ].
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

 

In applicazione di tale normativa, il Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza del 29/10/2015 ha accolto il ricorso di una donna, che riferiva che nell’ambito di una relazione omosessuale la compagna aveva avuto un figlio sottoponendosi all’estero ad un trattamento di procreazione assistita.

Valutata la effettività della relazione fra le due donne, la loro idoneità ad essere genitori, l’interesse superiore del minore di vivere in un ambiente familiare sano, il Tribunale ha quindi disposto l’adozione del minore da parte della compagna convivente.

In questo caso, quindi, è stata fatta applicazione, evidentemente estensiva, di una normativa prevista per favorire e consolidare i rapporti che un minore ha già con familiari e/o persone conviventi che lo accudiscono. Così che è stata data tutela giuridica a quelle situazioni “particolari”, in cui mancano le condizioni per procedere alle adozioni “tradizionali”, ma che nondimeno meritano tutela per il preminente interesse del minore.

Qui in link alla sentenza.

Alessandro Romano Carratelli

Avvocato iscritto all’Albo dal gennaio 2005, esercito in proprio la professione forense prevalentemente nella città di Roma. Le materie della mia attività professionale si rivolgono principalmente al campo del contenzioso innanzi alla Giurisdizione Ordinaria, nonché quella Amministrativa e Tributaria, nelle materie del Diritto civile, concorsuale e fallimentare, amministrativo e tributario. Esercito la professione anche quale Curatore Fallimentare nonchè Custode giudiziario e legale delle procedure esecutive immobiliari, iscritto nelle liste del Tribunale di Roma. Professore a contratto in Diritto dei Beni Culturali, già cultore della materia in Diritto Privato presso la Libera Università San Pio V di Roma. Già membro della Commissione Consiliare di Diritto fallimentare e procedure concorsuali dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Sono impegnato nella vita associativa forense e credo fermamente che bisogna avere un ruolo attivo nella richiesta di cambiamento che la nostra Professione ci impone, oggi sempre più vilipesa. Soltanto il contributo diretto di noi Avvocati, mediante una rappresentanza forte ed autorevole, può essere la chiave di volta per raggiungere risultati apprezzabili e duraturi a favore della Nostra categoria. Per questo faccio parte dell’Associazione Forense Emilio Conte, che ho avuto l'onore di presiedere.