INTERVIENE LA CONSULTA SULLA COMPETENZA TERRITORIALE IN CASO DI LITE CON I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE.
Due ordinanze della CTP di Cremona, del 15 dicembre 2014, avevano promosso un giudizio di legittimità costituzionale sull’art. 4, comma 1, del D.Lgs., 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui prevede che sono competenti, per le controversie proposte nei confronti dei concessionari privati del servizio di riscossione, le Commissioni tributarie provinciali aventi sede nella loro circoscrizione, anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli Enti locali concedenti/impositori.
Il Giudice delle Leggi con la sentenza, n. 44, del 3 marzo 2016 ha dichiarato il suddetto inciso normativo incostituzionale. A fondamento della citata pronuncia di incostituzionalità risiede la volontà della Consulta di garantire la sacralità del diritto di difesa dei contribuenti, previsto dall’art. 24 della Costituzione, che verrebbe inevitabilmente leso nel caso in cui venisse seguito il criterio attributivo della competenza territoriale indicato nel comma 1 dell’art. 4, del D.Lgs., n. 546/92, secondo cui per le controversie nei confronti dei concessionari privati è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede legale la società concessionaria.
Infatti, la facoltà dell’Ente concedente di poter affidare il servizio di accertamento e riscossione dei tributi a società private, su scala nazionale, comprime notevolmente o quanto meno rende “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale del contribuente, in caso di lite: a maggior ragione, quando trattasi di controversie di modesta entità, per cui il contribuente potrebbe valutare non conveniente un’azione in una sede lontana in quanto si determinerebbe soltanto un aggravio di costi a suo carico. Oltretutto, una valutazione di questo genere avente una chiara, ma illegittima, finalità di risparmio economico contrasta con l’art. 52 del D.lgs. n. 446/97, secondo cui l’individuazione del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi “non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente”.
Infine, in applicazione dell’art. 27 della L. n. 87/53, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, si estende anche alla novella apportata alla stessa norma dall’art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 156/15, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede.
In conclusione, la competenza territoriale, per gli atti emessi dai concessionari privati, va individuata nella Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Ente locale concedente.
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