La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°19345/16, è ritornata sull’annosa questione relativa alla debenza dell’assegno divorzile in caso di creazione da parte del beneficiario di una nuova famiglia.
La vicenda trae origine dall’impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con cui il Tribunale di Latina aveva disposto l’affido condiviso della prole, disponendo la loro residenza presso il padre e onorando quest’ultimo del relativo mantenimento, rigettando tuttavia la domanda di assegno divorzile avanzata dalla madre, in quanto la stessae aveva iniziato una stabile convivenza more uxorio con altro uomo.
La donna decide pertanto di appellare la sentenza, sostenendo, in particolare, la sussistenza dei requisiti astratti e concreti del proprio diritto all’assegno divorzile a seguito dell’intervenuta cessazione della predetta convivenza. A fronte del rigetto del gravame, l’ex moglie decide pertanto di proporre ricorso per cassazione.
La suprema Corte, tuttavia, richiamando due recenti pronunce – sentenze n°6855 del 3 aprile 2015 e n°2466 dell’8 febbraio 2016 – dà torto alla ricorrente, partendo dalle seguenti condivisibili premesse:
- la famiglia, come prevista dall’art. 2 Cost. è “…una formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole”;
- “…l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge…”;
- la scelta di costituire una famiglia, è caratterizzata altresì necessariamente dal “…l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto”, anche con riferimento ad una nuova famiglia nata dalle ceneri del matrimonio.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ritiene, conseguentemente, che la scelta consapevole della donna di iniziare una nuova convivenza e l’accettazione del rischio della sua cessazione abbia comportato il venir meno del diritto all’assegno divorzile. La nuova convivenza, infatti, esclude tout court tale diritto, a nulla rilevando l’intervenuta effettiva cessazione della nuova convivenza, non potendosi legittimamente ritenere che lo stesso sia meramente entrato in stato di acquiescenza.
di seguito il testo del provvedimento clicca qui