Va annullato il verbale di accertamento e contestazione della violazione, di cui all’art. 157, commi 6° e 8°, CdS in quanto il comma 901 della legge di Stabilità 2016, con il fine di incentivare i pagamenti elettronici, prevede che “dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicando anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada”, estendendo dunque ai dispositivi di controllo di durata della sosta, l’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso bancomat e carte di credito, di talché gli automobilisti, in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat, potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis, allorquando dimostrino che non abbiano potuto adempiere con le monete all’obbligo di pagamento, salvo che il Comune “non a norma” non dimostri, come prevede la novella apportata al dl 179/2012 dalla stessa legge di Stabilità 2016, di non aver potuto ottemperare all’obbligo per “oggettiva impossibilità tecnica”.
E’ quanto emerge dalla sentenza del Giudice di Pace di Fondi, pubblicata nei giorni scorsi[1].
Nella specie, sottolinea il Giudice, «data l’ora dell’accertamento (22:12 del 15/09/2016) appare in re ipsa la verosimiglianza delle deduzioni del ricorrente [i.e. a quell’ora risultava difficile procurarsi le monete], mentre il Comune opposto non ha provato in giudizio di non avere potuto ottemperare all’obbligo di “adeguamento dei parchimetri” per “oggettiva impossibilità tecnica”.
Tenuto conto che in Italia, dei circa 25.000 parcometri presenti, quelli abilitati ai pagamenti elettronici e, quindi, conformi alla legge di Stabilità 2016, non superano il 50%, e tenuto altresì conto che la ‘oggettiva impossibilità tecnica’ può riscontrarsi in casi isolati, sicuramente la richiamata sentenza è destinata a far discutere, costituendo un importante, e storico, precedente.
Spese di lite compensate, giusta le difficoltà interpretative poste dalla materia de qua.
[1] 21.02.2017 n. 16