La responsabilità verso i terzi per danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale non può che gravare sulla Regione, nella qualità di soggetto possessore e delegato alla sorveglianza e controllo della fauna selvatica, che ha omesso di adottare tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso, considerato che l’evento era prevedibile, atteso il ripopolamento degli ungulati nella zona.
E’ quanto emerge dalla sentenza[1] con la quale il Giudice di Pace di Lanciano, nell’accogliere la domanda dell’attore e nel dichiarare la Regione responsabile per i fatti di cui è causa, ha condannato la Regione medesima al risarcimento dei danni occorsi all’automobilista.
E ciò in quanto è la Regione che deve svolgere attività di controllo sulla densità e l’idonea ubicazione della fauna selvatica “nella zona teatro del sinistro”.
Peraltro, il tratto di strada interessato era privo di segnaletica verticale indicante il pericolo di fauna selvatica nonché priva di pubblica illuminazione.
La decisione, pronunciata circa un anno fa, è tornata d’attualità per la presenza degli ungulati in città, come dimostrato dalle immagini postate nei mesi scorsi su facebook del cinghiale che corre per centinaia di metri a Roma, in contromano su Via Baldo degli Ubaldi, immagini che stanno facendo il giro del web, rilanciando l’allarme. E la corsa a Via Baldo degli Ubaldi non è la prima, essendo stati avvistati anzitutto a Roma nord, a Cesano e l’area dell’Olgiata, poi alla pineta di Castel Fusano, la zona di Spinaceto e di Trigoria, infine nel centro abitato della Capitale, nel parco della Vittoria a Monte Mario quindi alla Balduina.
Tornando ai fatti di causa, decisiva l’istruttoria documentale e testimoniale: gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno rilevato l’assenza di condotta imprudente, negligente e/o imperita dell’automobilista che, dopo aver urtato l’animale, ha lasciato l’autovettura sulla carreggiata, “sintomo che il conducente, nell’occasione tenesse una velocità bassissima tale da consentirgli di non perdere il controllo del mezzo”. A conferma, sull’asfalto non sono stati riscontrati neppure segni di frenatura “riconducibile presumibilmente ad una velocità bassa del veicolo – tale considerazione viene verosimilmente comprovata dalla considerazione della non apertura degli airbag di dotazione del veicolo”.
Il tratto di strada interessato dal sinistro non presenta recinzioni laterali, catarifrangenti a riflesso direzionale tali da impedire l’attraversamento dell’animale selvatico.
Dall’istruttoria, pertanto, è emersa la condotta colposa della Regione, ai sensi dell’art. 2043 c.c., essendo quest’ultima responsabile dei danni cagionati dalla fauna selvatica, non potendo neppure rinvenirsi alcuna cooperazione colposa in capo all’attore nella produzione dell’evento perché “teneva una condotta rispettosa dei limiti di velocità e nulla poteva fare per evitare l’evento imprevedibile dell’improvviso attraversamento del cinghiale, non segnalato”.
Inoltre, non risulta che la Regione abbia delegato alle Province di provvedere al risarcimento dei danni ai veicoli provocati da animali selvatici, come invece è avvenuto per i danni provocati alle produzioni agricole e agli allevamenti.
All’Amministrazione regionale soccombente, dunque, non resta che pagare anche le spese di giudizio.
[1] 18.07.2016 n. 232