Se è vero che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, non occorre sottoscrivere ciascuna clausola vessatoria, bastando un’apposita dichiarazione che raggruppi tutte le clausole singolarmente richiamate, «è altrettanto vero che, sempre con orientamento pacifico ed incontrastato, che questo Tribunale condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, la Suprema Corte ha chiarito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. n. 9492/2012, Cass. n. 2970/2012, Cass. n. 24262/2008, Cass. n. 5733/2008, Cass. n. 4 7748/2007, Cass. n. 4452/2006, Cass. n. 13890/2005, Cass. n. 2719/2005, Cass. n. 18680/2003, Cass. n. 6510/2001, Cass. n. 2849/1998)».
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 623/2018 pubblicata dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Emilia (Giudice Dott. Gianluigi Morlini) il 24 aprile 2018.
Nella fattispecie all’esame del Tribunale, gli attori avevano dedotto, e il Tribunale ha ritenuto, la nullità della clausola contrattuale derogativa della competenza, indubitabilmente vessatoria, perché, nonostante l’approvazione ai sensi dell’articolo 1341 comma 2 c.c., si trattava di una approvazione avvenuta unitamente a molteplici altre clausole, molte delle quali in realtà non vessatorie.