NULLO L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE, SE LA SENTENZA NON E’ ALLEGATA.

E’ stato confermato l’orientamento della Suprema Corte di cassazione secondo cui è nullo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che si limita a richiamare gli estremi della sentenza cui si riferisce senza indicare gli elementi numerici posti a base del calcolo, in quanto non consente al contribuente la verifica della correttezza della richiesta dell’amministrazione.

Così ha sentenziato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26731, depositata il 23.10.2018.

Per gli Ermellini, inoltre, l’ufficio non può integrare la carenza motivazionale del provvedimento iniziale con ulteriori elementi addotti successivamente in sede giudiziale.

La questione riguardava la riliquidazione di alcune somme ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a una sentenza di usucapione pronunciata da un Tribunale. La contribuente impugnava l’atto, perché ritenuto privo di motivazione e non vi era allegata la sentenza.

In primo grado, la CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR, adita dall’ufficio, ribaltava la decisione.

I giudici di legittimità hanno accolto l’impugnazione, ritenendo insufficiente il richiamo nell’atto impositivo degli estremi della sentenza non allegata in quanto occorre la specifica motivazione che non può tradursi in un mero richiamo degli atti prodromici. La motivazione richiede pure la determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base della quantificazione onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo. In ogni caso, non è possibile un’integrazione della motivazione dell’atto, da parte dell’A.F., in corso di causa.

Cliccare di seguito per il testo del provvedimento:

ordinanza n. 26731 del 23.10.2018

Emanuele Curti

Conseguite le Lauree in Diritto ed Economia (2006) e Magistrale in Giurisprudenza (2008), presso l'UNICAL, diviene specialista nelle professioni legali, nel 2010, previo superamento del relativo esame, presso la LUMSA.
Dopo aver collaborato, per quattro anni, con lo Studio Legale Internazionale Willkie Farr & Gallagher LLP, presso la sede di Roma, ha proseguito la propria crescita professionale, nello Studio Legale Piselli & Partners.
Si occupa prevalentemente di diritto tributario, esecuzioni immobiliari e diritto sportivo.
Dal 2011, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma.
Dal 2015, è componente del Comitato di redazione del Centro Studi di Diritto, Economia ed Etica dello Sport, ricoprendo il ruolo di Responsabile per la Federazione Italiana Tennis – F.I.T.
Collabora con la Cattedra di diritto tributario (Prof. Pietro Boria), nonché, quale docente, al Master in Diritto tributario, "Luigi Einaudi", della Sapienza.