E’ stato confermato l’orientamento della Suprema Corte di cassazione secondo cui è nullo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che si limita a richiamare gli estremi della sentenza cui si riferisce senza indicare gli elementi numerici posti a base del calcolo, in quanto non consente al contribuente la verifica della correttezza della richiesta dell’amministrazione.
Così ha sentenziato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26731, depositata il 23.10.2018.
Per gli Ermellini, inoltre, l’ufficio non può integrare la carenza motivazionale del provvedimento iniziale con ulteriori elementi addotti successivamente in sede giudiziale.
La questione riguardava la riliquidazione di alcune somme ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a una sentenza di usucapione pronunciata da un Tribunale. La contribuente impugnava l’atto, perché ritenuto privo di motivazione e non vi era allegata la sentenza.
In primo grado, la CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR, adita dall’ufficio, ribaltava la decisione.
I giudici di legittimità hanno accolto l’impugnazione, ritenendo insufficiente il richiamo nell’atto impositivo degli estremi della sentenza non allegata in quanto occorre la specifica motivazione che non può tradursi in un mero richiamo degli atti prodromici. La motivazione richiede pure la determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base della quantificazione onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo. In ogni caso, non è possibile un’integrazione della motivazione dell’atto, da parte dell’A.F., in corso di causa.
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