Con l’ordinanza per correzione errore materiale, la Cassazione (Ordinanza, Sez. 6^, 15.11.2019 n. 29749), avvalendosi del procedimento di correzione d’errore materiale a norma del secondo inciso del primo comma dell’art. 391 bis c.p.c., ha, appunto, corretto l’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 24160/2019, in particolare nell’affermazione finale inerente alla notificazione del ricorso, ravvisando la Suprema Corte l’esistenza di un palese errore materiale quando, richiamata altra controversa pronuncia degli Ermellini (Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019), veniva precisato che « “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”».
Ebbene, affermano gli Ermellini, «L’affermazione generica della inattendibilità di quello che si definì “elenco INIPEC” – quale obiter dictum che, sebbene all’apparenza appoggiato al precedente, isolato, n. 3709 del 2019, non è suscettibile di mettere in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, già Cass. n. 30139/2017), per cui «In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del di. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005,atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia» – voleva essere giustificata, in realtà, dalla rilevata non riferibilità soggettiva”».
In altri e più chiari termini: INI-PEC costituisce senza dubbio alcuno valido elenco utilizzabile ai fini delle notifiche telematiche al pari del pubblico registro ReGIndE.
Vedi l’Ordinanza