Il caso:
Un ex marito ricorreva al Tribunale di Campobasso al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’assegno divorzile, dallo stesso versato in favore dell’ex moglie e quantificato concordemente concordato in sede di divorzio congiunto nella somma mensile di € 450,00, in considerazione:
- della dedotta impossibilità per l’ex marito di continuare a vivere con il modesto importo di € 450,00, residuante dopo il pagamento del mutuo immobiliare contratto e del versamento del predetto assegno divorzile in favore della moglie;
- del nuovo matrimonio dallo stesso contratto;
- del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’ex moglie, che, prima disoccupata, aveva da poco trovato un’occupazione lavorativa come badante, con una retribuzione mensile di € 500,00, superiore pertanto all’assegno dalla stessa percepito.
A fronte del rigetto del suo ricorso da parte della Corte d’Appello, il ricorrente, lungi dal darsi per vinto, adiva la Suprema Corte dolendosi dell’omessa considerazione da parte del giudice di merito delle dedotte circostanze di fatto da cui risultava evidente la sopravvenuta sproporzione reddituale tra le parti.
Il giudizio della Suprema Corte.
Di diverso avviso gli Ermellini, che dichiarano inammissibile il suo ricorso, evidenziando come il Giudice di secondo grado aveva considerato le circostanze dedotte dal ricorrente, giudicandole tuttavia ininfluenti ,alla luce del seguente principio di diritto enunciato dalle SS.UU. con la celeberrima sentenza n°18287 dell’11 luglio 2018 e recentemente ribadito dalla Suprema Corte, sez. I^, con ordinanza n°21926 del 30 agosto 2019: “L’assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l’intero patrimonio dell’ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell’altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dello stesso svolto e – tenuto conto della composizione dell’entità e dell’attitudine all’accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l’esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l’assegno di divorzio”.