Dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 97, comma 5, lett. c), sempre del Codice dei contratti pubblici discende l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di escludere dalla gara l’Impresa in presenza di oneri aziendali per la sicurezza del tutto incongrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto dell’appalto.
Così i Giudici di Palazzo Spada nella fattispecie al loro esame in cui l’Impresa aggiudicataria della gara aveva indicato, nella propria offerta economica, oneri aziendali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro pari a zero. Impugnata dinanzi al T.A.R. l’aggiudicazione da parte della società seconda classificata, il Giudice amministrativo aveva rigettato il ricorso ritenendo sproporzionata l’esclusione invocata, in considerazione del fatto che l’aggiudicataria aveva dedotto di “destinare ogni anno ingenti risorse in oneri per la sicurezza”.
La decisione del T.A.R. è stata tuttavia riformata dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello, ritenendo che l’indicazione di costi di sicurezza pari a zero costituisca una legittima causa di esclusione in via automatica dalla gara.
L’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici – che pone a carico dell’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici l’obbligo di «indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera» – era stato richiamato anche dall’art. 17 del disciplinare di gara, predisposto dalla Stazione appaltante, recante l’espressa richiesta agli operatori economici, riproduttiva delle sovraordinate norme del Codice dei contratti pubblici, di fornire nell’offerta “la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice” con la precisazione che tali costi “connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto”.
Ebbene, ha evidenziato il Consiglio di Stato, “con l’indicazione di costi interni per la sicurezza pari a zero l’aggiudicataria … si è pacificamente sottratta agli obblighi imposti dalla legge e dalla normativa di gara”, equivalendo ciò alla mancata indicazione della voce di costo in questione, che impedisce alla Stazione appaltante di svolgere la valutazione di congruità di cui all’art. 97, comma 5, lett. c del Codice dei contratti pubblici.
La Stazione appaltante, dunque, avrebbe dovuto escludere l’impresa aggiudicataria.
In considerazioni di tali rilievi il Collegio – riformando la sentenza del TAR della Puglia n. 1245/2020 – ha accolto l’appello e, per l’effetto, il ricorso di primo grado.