È VERAMENTE CHIUSA LA QUESTIONE DEGLI ATTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE FIRMATI DA FUNZIONARI CON DELEGA ANZICHE’ DA DIRIGENTI?
Con le tre sentenze n. 22800, n. 22803 e n. 22810 emesse in data 9/11/2015 la Corte di Cassazione “convalida” gli atti firmati dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, aventi delega di firma, dichiarati decaduti in ragione della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015.
A ben leggere le tre sentenze però la nota questione non può dirsi certamente conclusa. Difatti, se da un lato la Suprema Corte affronta il problema affermando in linea generale che la delega di firma non è di per sé motivo di nullità degli atti (concernendo la questione al mero rapporto di lavoro interno alla stessa Agenzia), nella sentenza n. 22803/2015 (confermata dalla sentenza n. 25017 dell’11/12/2015) specifica che la delega deve possedere tre requisiti ben precisi:
- ragioni della delega;
- termine di validità della delega;
- il nominativo del soggetto delegato.
Sono perciò illegittime le deleghe impersonali e sarà onere dell’Ufficio dimostrarne la correttezza in caso di specifica eccezione posta dal contribuente in sede processuale.