CNF: approvato il nuovo Codice deontologico

thIl Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio, ha approvato il nuovo Codice deontologico forense in attuazione delle previsioni contenute nella legge di riforma dell’ordinamento forense  e nei termini temporali previsti dalla legge.


Il testo approvato dal plenum in via definitiva è stato predisposto dalla commissione deontologica coordinata da Stefano Borsacchi, ed ha tenuto conto delle osservazioni pervenute da Ordini e associazioni in sede di consultazione.


Il nuovo codice deontologico è finalizzato innanzitutto alla tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Anche per questo motivo, e per favorirne la più ampia conoscibilità, la legge forense ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo codice deontologico forense sarà presentato ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine in una riunione dedicata il prossimo 19 febbraio. 

Il consigliere Borsacchi illustra la metodologia di redazione che è stata seguita nel confezionare il nuovo codice deontologico, in modo da attuare il principio di legalità  anche  a garanzia degli iscritti  e, nel contempo, non  disperdere il patrimonio giurisprudenziale che si è formato in materia deontologica.

 

“Il plenum ha fatto propria l’opzione per la quale il “nuovo” codice deontologico contiene norme aventi tutte rilevanza disciplinare; nel sistema della legge professionale, infatti,  le previsioni deontologiche tutelano l’affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell’avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e, al contempo, quella funzione sociale della difesa richiamata anche nelle norme di apertura della legge n. 247/2012”, spiega Borsacchi.
Questo significa che  la violazione di tutti i doveri (art. 51), di tutte le regole di condotta (art. 51), di tutti i canoni (art. 17), di tutti i principi (art. 3) e di tutte le norme di comportamento previsti dal codice deontologico forense costituiscono illecito disciplinare.
“Per quanto riguarda poi la tendenziale tipizzazione della condotta e l’espressa indicazione della sanzione applicabile, il CNF ha tenuto conto del quadro di riferimento normativo della legge professionale, che in diversi snodi sottolinea e declina il pubblico interesse al corretto esercizio della professione e che è  completato da una coerente delineazione di principi generali che vanno a costituire il titolo I del codice deontologico”, aggiunge Borsacchi.

 

Per questo il Codice riconosce ad ogni singola previsione una valenza disciplinare provvedendo per ciascuna, per quanto possibile, alla tipizzazione della condotta ed alla espressa indicazione della sanzione applicabile, indicando una volta per tutte, il meccanismo del possibile aggravamento o della possibile attenuazione  della sanzione-base, che è stata espressamente indicata e prevista per ognuna delle norme della parte speciale in stretto ossequio alla previsione di legge.
L’individuazione della sanzione base è stata effettuata, generalmente, sulla scorta della esperienza disciplinare e della casistica giurisprudenziale.

Il nuovo codice ha una struttura diversa dall’attuale, spiega Borsacchi, suggerita non solo dalle novelle legislative intercorse nei 16 anni di vita del codice ma anche dalla lettura giurisprudenziale che ne è scaturita.


“Il testo mira a favorire una  razionalizzazione dell’assetto del Codice, un impianto più “moderno” e meno frastagliato,una costruzione più rispondente anche al nuovo ordinamento ed alle “novità”disciplinari dovute alle fonti legislative, le più varie”, continua.


Conseguenza sono:

1) una più appropriata confezione del titolo primo riservato ai “principi generali” (concetti,nozioni e principi);

2) l’inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo II (rapporti con i colleghi) ed il III (rapporti con il cliente e la parte assistita) nel senso di dare precedenza a quest’ultimo rispetto all’altro;

3) la previsione di un nuovo titolo (il IV) riservato ai doveri dell’avvocato nel processo. “ Si è ritenuto di riunire in questo ambito tutte quelle previsioni deontologiche che attengono alla tipicità della funzione difensiva (e la sottolineatura assume anche un valore ideologico) e che risultavano in qualche modo presenti in diverse parti dell’attuale codice; è stato un modo per recuperare anche le regole che sovraintendono ai rapporti con i magistrati e con gli altri operatori del processo senza sottolineare, anche in questo caso con una sottile venatura sempre di ordine ideologico, un dovere ed un rapporto spesso “a senso unico”, continua Borsacchi.

4) La previsione ancora di un ulteriore nuovo titolo (il VI) dedicato ai doveri verso le Istituzioni  forensi alla luce del rafforzamento che vi è stato del rapporto avvocato/istituzione nell’ambito della legge n. 247/2012;

5)  la scelta di riunire e raccogliere nell’ambito del codice deontologico le varie disposizioni di carattere disciplinare che si rinvengono vuoi nella legge n. 247/2012 vuoi, con un fenomeno che si è andato accentuando negli ultimi tempi, in ambiti di legislazione speciale.

Il nuovo codice si compone dunque di settantré (73) articoli raccolti in sette (7) titoli: il primo (artt. 1-22) individua i principi generali; il secondo (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita; il terzo (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi; il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri dell’avvocato nel processo; il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti; il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni forensi; il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale.

Il nuovo Codice, dopo la presentazione ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine, sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione; ed entrerà in vigore 60 giorni dopo.

Marco De Fazi

L'Avvocato Marco De Fazi, classe 1961, si è laureato nel 1986 ed si è abilitato alla professione nel 1990: è cassazionista dal 2002 e lavora nello studio associato di famiglia. Ha ereditato dal padre, Avv. Walter De Fazi (mancato nel 2011 dopo 60 anni di professione), la passione per la responsabilità civile. Ha fatto parte di commissioni di studio consiliari ed associative, ed è stato per dieci anni il rappresentante italiano del network europeo PEOPIL (Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers). Parla e scrive fluentemente inglese ed in misura più scolastica francese. Ha fatto parte della Commissione per l'esame di Avvocato 2007 ed è membro storico del Direttivo dell'Associazione Forense Emilio Conte, di cui ora è il presidente. Membro attivo della NIABA, associazione USA di avvocati italo-americani.