Ratificata la Convenzione di Lanzarote: introdotti i reati di adescamento di minorenni ed istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.
Il ruolo degli esperti.
Il Senato della Repubblica ha approvato alla unanimità la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote il 12 luglio 2007.
Dopo la sesta lettura si è finalmente pervenuti alla legge n.172 (del 1° ottobre 2012), entrata in vigore il 23 ottobre 2012: la Convenzione di Lanzarote è un documento con il quale i Paesi contraenti si sono impegnati a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei colpevoli e tutela delle vittime. L’obiettivo è stato quello di contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese d’origine del colpevole.
La novità principale della legge di ratifica riguarda la introduzione nel codice penale di due nuovi reati: la istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis codice penale) e l’adescamento di minorenni o grooming ( art. 609 undecies codice penale). Il primo prevede la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni per chiunque, con qualsiasi mezzo, anche il web, istighi il minore a commettere reati come la prostituzione minorile, la detenzione di materiale pedopornografico, la corruzione di minori o la violenza sui bambini. Stessa pena è prevista per chi faccia apologia di questi reati.
Il secondo definisce l’adescamento di minore come – testualmente – “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”; per tale reato si prevede la reclusione da uno a tre anni.
La ratifica della Convenzione ha comportato anche l’inasprimento delle pene per tutta una serie di reati, dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati a sfondo sessuale a danno di minori. È altresì previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile e, circostanza rilevante, non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti commessi a danno di minori.
In base alla legge di ratifica, l’Italia designa il Ministro dell’Interno quale Autorità Nazionale responsabile della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali.
La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata, ad oggi, dai seguenti Paesi: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna.
Vi è da segnalare che la condanna per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni comporta già, oltre la interdizione dai pubblici uffici, la perdita della potestà genitoriale quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, e la perdita del diritto agli alimenti nonché la esclusione dalla successione della persona offesa dal reato.
Si è pervenuti anche ad una modifica dell’art. 609 decies del codice penale: il primo comma è modificato nel senso che, quando si procede per uno dei reati sopra indicati, il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni; il secondo comma dell’articolo, poi, è sostituito dal seguente: “nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché da gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dalla autorità giudiziaria che procede”.
La legge di ratifica ha conferito un ruolo determinante alla presenza di esperti in psicologia o psichiatria infantile: infatti all’art. 351 c.p.p. è aggiunto il seguente comma “Nei procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, quater, quinquies cp (riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, sfruttamento prostituzione minorile), 601, 602 cp (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni) la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero”. Inoltre all’art. 362 c.p.p., relativo alla assunzione di informazioni, è aggiunto il seguente comma: “Nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 351comma 1ter cp (delitti sopra indicati) il Pubblico Ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile”.
Ulteriore presenza dell’esperto è prevista anche nella parte processuale, precisamente all’art. 391 bis c.p.p., ove si aggiunge il seguente comma: “Nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 351 comma 1 ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile”.
Quindi l’audizione di persone minori, sia essa assunta in sede di sommarie informazioni o dal difensore in sede di indagini difensive, sia essa disposta dal Pubblico Ministero dovrà, dalla entrata in vigore della legge, prevedere necessariamente la presenza di un esperto (psicologo o psichiatra infantile) e sottolineo il dovrà poiché la norma usa locuzione precisa (“si avvale”) integrante obbligatorietà: la presenza di tale esperto è quindi un obbligo specificamente tutelato dalla norma e non è quindi rimessa alla valutazione di chi procede (il legislatore non usa la locuzione “può avvalersi”, bensì quella di “si avvale”). Obbligatorietà conduce inevitabilmente a declaratorie particolari di non utilizzabilità del mezzo qualora vi sia stata una violazione di tale norma: la valenza precettiva è ben evidente.
Ulteriore rilievo alla presenza dell’esperto viene conferito dalla legge di ratifica nella modifica alla legge n. 354/75 in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori, laddove viene inserito un nuovo articolo, precisamente il 13 bis (“Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori”) che testualmente recita: “Le persone condannate per i delitti …. (sopra elencati) …., se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione”.
Quindi la sottoposizione a trattamento psicologico da parte del condannato per reati sessuali a danno di minori sarà finalizzata non solo al recupero del reo, ma valutata in termini positivi dal Magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza ai fini della concessione dei benefici.
Come si legge non solo la ratifica della Convenzione costituisce elemento di civiltà giuridica e strumento di tutela delle fasce deboli rappresentate dai minori, formulando ipotesi di reato connaturate con il sempre più radicale diffondersi di rapporti telematici, ma conferisce un determinante ruolo agli esperti in psicologia e/o psichiatria infantile sia in sede di indagini e predibattimentale, sia successivamente alla emissione della sentenza di condanna. Da qui la necessità da parte di tali esperti di una adeguata formazione, e la opportunità di creare una rete con gli altri soggetti che a vario titolo entrano nella dinamica processuale.