Da poche settimane è ripresa la scuola in presenza e con essa, aimè, una crescita esponenziale dei contagi da Covid-19.
Ciò ha determinato giustificate preoccupazioni nei dirigenti scolastici, circa le eventuali responsabilità civili, ex art. 2087 c.c., e penali a loro ascrivibili in caso di contagi del personale scolastico o degli alunni nel luogo di lavoro. E ciò in quanto, come noto, sui dirigenti scolastici gravano gli obblighi e i compiti organizzativi individuati dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro), a seguito della loro equiparazione ai datori di lavoro, così come chiarita dal Decreto Ministeriale n°292/1996 (rubricato “Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione”).
A seguito dei chiarimenti contenuti nella Circolare Inail del 3 aprile 2020, n. 13, sulla qualificazione di “infortunio sul lavoro” dei casi accertati di contagio in occasione di lavoro, i timori dei dirigenti si sono per giunta accresciuti, ritenendo in molti, erroneamente, che dal conseguente indennizzo erogato dall’INAIL derivasse, sic et simpliciter, una loro responsabilità civile o addirittura penale.
Ciò ha spinto l’INAIL, con nota n°22 del 20 maggio 2020 a chiarire:
- la necessità di non confondere “…i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”;
- che il riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’INAIL “…non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero”;
- che, con riferimento alla responsabilità civile, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con ordinanza n°3282 dell’11 febbraio 2020 “…l’articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivbilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile […]; non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto”;
- che, pertanto, la “…responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33”.
- che “…il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.
Ulteriori chiarimenti sono giunti, in seguito, anche dal Ministero dell’Istruzione che, con nota del 20 agosto 2020, a firma del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione:
- ha ricordato che “…L’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ha introdotto una disposizione che limita la responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati (scil., dirigenti scolastici) adempiono l’obbligo di tutela della salute e sicurezza di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020”, nonché delle eventuali successive modificazioni, “e degli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano, in ogni caso, le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”;
- ha chiarito che i “…dirigenti scolastici possono veder escludere ogni timore di una semplicistica, ma errata, automatica corrispondenza tra malattia da Covid-19, infortunio sul lavoro, riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro applicando quanto previsto dal protocollo generale sulla sicurezza siglato in data 6 agosto 2020 e dallo specifico protocollo per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia in via di pubblicazione; dal complesso delle disposizioni emanate e raccolte nella pagina https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html; dalle eventuali ulteriori disposizioni che il Ministero trasmetterà prontamente e ufficialmente, volte anche a considerare le specificità delle singole istituzioni scolastiche, opportunamente valutate e ponderate dai dirigenti medesimi”;
- ha ricordato che, “…a ulteriore tutela dell’azione dirigenziale, va sottolineato come l’articolo 51 del codice penale esclude la punibilità laddove “l’esercizio del diritto o l’adempimento di un dovere” sia “imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità”.
Si segnala, da ultimo, il recente Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”, contenente preziose indicazioni volte ad agevolare i D.S. nell’adozione delle misure organizzative anti-contagio da Covid-19, tra cui disposizioni relative:
- alle modalità di ingresso e uscita;
- alla pulizia e igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature;
- all’igiene personale e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- alla gestione degli spazi comuni;
- all’uso dei locali esterni all’istituto scolastico;
- all’eventuale supporto psicologico;
- alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico;
- alla sorveglianza sanitaria e al medico competente.