La Suprema Corte, con provvedimento dell’11 maggio 2021, si è pronunciata nel senso che il deposito operato con modalità telematica deve intendersi avvenuto nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di giustizia, ovverosia con l’emissione della seconda PEC.
Nella fattispecie all’attenzione degli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello che aveva dichiarato tardivo un reclamo/appello (ex rito Fornero), avendo ritenuto che il deposito telematico dello stesso si perfeziona solo al momento dell’emissione della quarta PEC (accettazione della cancelleria).
La Suprema Corte, viceversa, sulla scorta peraltro di quanto già rilevato in altri precedenti provvedimenti, ha ricordato che il procedimento di deposito telematico degli atti processuali è fattispecie a formazione progressiva. Infatti, il meccanismo di deposito di un atto giudiziario tramite PCT (Processo civile telematico) genera quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la “Ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario. La seconda, invece, la cd. “Ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento (Art. 16-bis, co. 7, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221); introdotto dall’art. 1, co. 19, Legge 24 dicembre 2012, n. 228), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva. Le successive PEC, la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l’esito dei controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB). La quarta PEC attesta poi l’esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.
In altri e più chiari termini, ribadiscono gli Ermellini, ai fini della tempestività dell’impugnazione, rileva già l’emissione della seconda ricevuta (di consegna nella casella di posta elettronica della cancelleria), ancorché questa rimanga subordinata al buon fine dell’intero procedimento, con l’emissione della quarta PEC. Ne discende che eventuali anomalie tecniche successive non rilevano in alcun modo sotto i profili della validità e della tempestività del deposito.