La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, ove ce ne fosse il bisogno, che i debiti tributari per debiti inferiori ad € 1.000, come portati da cartelle di pagamento, sono estinti ope legis, ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 119/2018, conv. con mod. con L. n. 136/2018.
La norma recita, art. 4, comma 1, prima parte: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati”.
La Cassazione, con Ordinanza n. 15471 pubblicata il 7 giugno 2019, così interpreta: “Lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento […]. In conclusione l’annullamento ope legis dei pertinenti carichi tributari comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo”.