Giustizia Riparativa: Sezioni Unite sull’impugnabilità del diniego
Le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere se e come sia impugnabile l’ordinanza con cui il giudice rigetta la richiesta di invio al Centro per la Giustizia Riparativa ex art. 129-bis C.P.P.
ORIENTAMENTI PRECEDENTI
Esistevano tre indirizzi contrastanti:
Inammissibilità totale – Il provvedimento non ha natura giurisdizionale, quindi non è impugnabile (Cass. II, n. 46018/2024)
Impugnabilità limitata – Ricorribile solo per reati procedibili a querela suscettibile di remissione, perché solo in questi casi determina sospensione del processo (Cass. III, n. 33152/2024)
Impugnabilità generale – Ricorribile ai sensi dell’art. 586 C.P.P. unitamente alla sentenza, senza distinzione tra tipi di reato (Cass. V, n. 131/2024)
PRINCIPIO DELLE SEZIONI UNITE (30 ottobre 2025)
Il provvedimento di rigetto è impugnabile solo unitamente alla sentenza conclusiva del grado (con appello o ricorso per cassazione), indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.
Quindi: NO all’impugnazione autonoma, SÌ all’impugnazione differita ex art. 586 C.P.P.
MOTIVAZIONI
L’ordinanza ha natura “endo-procedimentale”
Escludere l’impugnazione violerebbe i principi del sistema processuale
Riconosciuti gli effetti sostanziali rilevanti (attenuante art. 62 n. 6 c.p., commisurazione pena art. 133 c.p., etc.)
Conformità alla Raccomandazione CM/Rec (2018) 8 del Consiglio d’Europa
CRITICHE DOTTRINALI
La dottrina prevalente solleva dubbi di costituzionalità sull’art. 129-bis C.P.P. con riguardo alla disparità di trattamento tra imputato e vittima, discrezionalità assoluta di PM e giudice nell’ammissione/diniego ed esclusione della vittima dalle decisioni (anche dalla sospensione del processo), possibilità di accesso inaudita altera parte rispetto alla vittima, applicabilità già in fase di cognizione, prima dell’accertamento definitivo di responsabilità
In conclusione, pur apprezzando la decisione delle SS.UU. che riconosce l’impugnabilità, permangono gravi dubbi sulla legittimità costituzionale dell’intera disciplina dell’art. 129-bis C.P.P., che secondo la dottrina violerebbe l’art. 111 Cost. (giusto processo e parità delle parti).
