GOVERNO ALL’ASSALTO DEI RISARCIMENTI

Pubblico l’articolo del mio amico Avv. Filippo Martini, oggi edito su diritto24 online del Sole24ore, che offre un primo commento ed una overview sul contenuto delle norme previste dal DPR proposto dal Governo Monti ai fini della regolamentazione dei danni alla salute sofferti negli incidenti stradali e per effetto di episodi di malasanità. L’attacco alle vittime e la tutela degli interessi degli assicuratori sono agli occhi di tutti.

vittime

I nuovi paradigmi riducono il ristoro anche del 50%


di Filippo Martini

 

L’entrata in vigore del regolamento presentato in queste ore determinerà l’applicazione vincolante dei suoi valori (quanto meno per le lesioni conseguenti a sinistri stradali) per tutti i giudici dello Stato ed in ogni contenzioso pendente al momento dell’emanazione del provvedimento.

Va detto che la sua adozione dovrà avvenire su tutto il contenzioso anche quindi nei procedimenti pendenti, non potendosi più ritenere conformi a legge i valori empirici elaborati nella consuetudine giurisprudenziale.

E’ facile comprendere quindi il rilevante impatto che il decreto avrà, se confermato, sul nostro sistema di liquidazione del danno al momento della sua entrata in vigore ed è possibile fin d’ora formulare alcune preliminari considerazioni, principalmente circa l’impatto pratico del provvedimento proposto.

La prima è che se, come si è detto, la tabella di liquidazione elaborata dal tribunale di Milano costituisce oggi il parametro equitativo di maggiore uniformità economica adottato dai tribunali dello Stato, la proiezione dei valori ed il semplice raffronto fra l’indice unico ministeriale ed il valore tabellare milanese, da chiara indicazione di una assai rilevante differenziazione monetaria fra il criterio empirico elaborato dalla magistratura nella prassi ed il valore tabellare del decreto.

Ad esempio, un soggetto di anni 20 che abbia subito una lesione del 30%, si vede oggi riconoscere dal tribunale di Milano una somma che può oscillare tra i 156.649 e 202.077 euro (quale massima personalizzazione).

Per la stessa lesione, la tabella ministeriale compenserà il danno alla salute con la cifra di € 75.584 (che cresce fino ad € 98.259 per la quota

massima prevista dal III comma dell’art. 138 del Cod.Ass.).

Se la lesione invece è ben più grave, 90%, lo stesso soggetto potrebbe avere oggi dal tribunale di Milano un risarcimento oscillante fra €  919.041 ed € 1.148.801, mentre il dato ministeriale varia fra € 524.510 ed € 681.863.

In termini percentuali, nel primo caso il danneggiato percepirà una somma mediamente inferiore nella misura del 50%, mentre nel secondo caso la riduzione è circa del 38%.

Lo sviluppo pratico del raffronto proposto rende conto di un sostanziale abbattimento della liquidazione (per effetto del valore ministeriale) che si aggira mediamente tra il 40 ed il 50 per cento di quanto sino ad oggi è liquidato nei tribunali dello Stato che, ad esempio, adottano la tabella di liquidazione milanese.

Tale diversità tra il valore di legge e quello empirico dei tribunali lo si registra, dunque, sia che si metta in comparazione il valore del punto

biologico di base, sia che si ponga il raffronto tra il margine previsto dal III comma dell’articolo 138 del Codice Assicurazione (incidenza della lesione su specifici aspetti dinamico relazionali della vittima) e la variabile di “personalizzazione” adottata dalla tabella milanese.

Un secondo aspetto di assoluto rilievo pratico sarà dato dall’impatto che tale disciplina normativa avrà, per la giurisprudenza di legittimità e di merito, sul nostro complesso sistema di risarcimento del danno alla salute.

E’ prevedibile che il vero punto centrale del prossimo confronto dottrinale e giudiziale sarà sulla capacità del dato normativo di includere ogni

aspetto dinamico relazionale della lesione della salute nel suo contesto indennittario, nonché sulla valutazione di costituzionalità della

limitazione del potere equitativo del giudice, verso il risarcimento di un danno al quale l’ordinamento riconosce tutela primaria e per il quale pone un onere di integralità della sua compensazione.

 

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Danno biologico: un provvedimento atteso da anni

Contro questa lotteria dei risarcimenti, il Legislatore era già intervenuto con la legge 57/2001, con la quale aveva regolamentato la materia della valutazione medico legale del danno derivante da incidenti stradali ai fini del risarcimento RCAuto (Responsabilità civile auto), prevedendo la Tabella unica per le menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

 

II sistema era stato, poi, completato dalla legge 12 dicembre 2002, n . 273 (“Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”), che, all’articolo 23, ha previsto una nuova Tabella unica, anch’essa valida per tutto il territorio nazionale, concernente le menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità. Tabella però fino ad oggi mai emanata.

 

Ambito di applicazione

Scopo della nuova tabella, dunque, è quello di indicare i parametri numerici da utilizzare ogni volta che, nell’ambito del risarcimento del danno alla persona derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, vi sia la necessità di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire in che misura debba essere quantificato il danno permanente biologico, compreso tra il 10% ed il 100% .

 

I valori indicati all’interno della tabella si riferiscono alla incidenza delle varie condizioni considerate sulle attività ordinarie, intese come aspetti dinamico relazionali comuni a tutti. La tabella comprende, per ogni distretto anatomico, fattispecie diverse che vanno dalla elaborazione di voci relative alla compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalità (es ., per un arto: asse, motilità, stabilità, potenza, velocità e abilità motoria), alla descrizione di alterazioni anatomiche ed alla illustrazione di specifiche condizioni cliniche

 

Lesioni plurime

Nel caso in cui gli esiti permanenti di un’unica lesione possono essere rappresentati da più voci tabellate o in caso di danno permanente da lesioni plurime, non si dovrà alla semplice sommatoria delle percentuali previste per le varie strutture del distretto colpito o per il singolo organo od apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento l’inquadramento tabellare dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità plico-fisica della persona.

 

Ampia personalizzazione

Il criterio che ha informato la redazione della tabella è stato quello di prevedere la presenza di “forchette” particolarmente ampie per la determinazione di quelle voci di danno biologico che comportando un’ampia discrezionalità ai fini della valutazione del danno contribuiscono ad alimentare il contenzioso sulla determinazione del danno risarcibile.

 

In particolare alcune delle menomazioni, sono connotate da aspetti clinici complessi che si estrinsecano diversamente da soggetto a soggetto (quali ad es.: le forme lievi dei disturbi d’ansia generalizzato, i disturbi di attacco di panico, le fobie e le forme lievi del disturbo post-traumatico da stress).

 

Spazio al disturbo post-traumatico da stress (dal 10 al 20%)

L’oscillazione ampia è giustificata dal fatto che nell’ambito delle forme psichiatriche vere e proprie il disturbo post-traumatico da stress e, in minima parte, i disturbi psicotici possono effettivamente essere correlati con una noxa traumatica identificabile ed unica, anche se spesso agente su un terreno preesistente. Per questo motivo sono state accorpate in un unico range le voci omogenee, escludendo le patologie di origine organica.

 

Marco De Fazi

L'Avvocato Marco De Fazi, classe 1961, si è laureato nel 1986 ed si è abilitato alla professione nel 1990: è cassazionista dal 2002 e lavora nello studio associato di famiglia. Ha ereditato dal padre, Avv. Walter De Fazi (mancato nel 2011 dopo 60 anni di professione), la passione per la responsabilità civile. Ha fatto parte di commissioni di studio consiliari ed associative, ed è stato per dieci anni il rappresentante italiano del network europeo PEOPIL (Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers). Parla e scrive fluentemente inglese ed in misura più scolastica francese. Ha fatto parte della Commissione per l'esame di Avvocato 2007 ed è membro storico del Direttivo dell'Associazione Forense Emilio Conte, di cui ora è il presidente. Membro attivo della NIABA, associazione USA di avvocati italo-americani.