Il Consiglio di Stato boccia il decreto ministeriale correttivo dei nuovi parametri forensi.

tariffe

Il Consiglio di Stato con il parere n° 161 del 22 gennaio 2013 boccia in larga parte le modifiche che il Ministero della Giustizia vorrebbe apportare al Decreto Ministeriale n° 140/2012  introduttivo dei parametri forensi.

 

Prescindendo dai dubbi che possono sorgere in ordine alla necessità di intervenire nuovamente a distanza di pochissimi mesi (sarà stato forse il primo un decreto buttato giù troppo frettolosamente e con spirito punitivo nei confronti dei liberi professionisti?!?)  occorre, quindi, valutare le modifiche che vorrebbero essere apportate anche alla luce delle considerazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

 

La prima modifica riguarda le c.d. “spese forfettarie” ovvero “quelle spese che il professionista inevitabilmente sopporta ma che, per la natura delle stesse, non può documentare o comunque provare precisamente”. In altre parole le spese generali vigenti all’epoca della tariffa.

 

Il Ministero, a ristoro di tali spese, avrebbe previsto un aumento del compenso liquidato in una misura compresa tra il 10% ed il 20%. Il Consiglio di Stato tuttavia ritiene che l’introduzione del rimborso delle spese forfettarie, in aggiunta a quelle documentate, sia una ripetizione dovendosi ritenere già incluso il rimborso delle spese nella previsione di un compenso unitario.

 

Tale introduzione si palesa tuttavia indispensabile al fine di tenere indenne il professionista da una serie di spese a cui lo stesso soggiace e che diversamente difficilmente potrebbe quantificare ed  addebitare al cliente (spese per la telefonia, carta, toner, costo e manutenzione dei computer e del materiale elettronico dello studio etc…).

 

Ulteriori proposte di modifiche attengono, poi, al compenso per l’attività stragiudiziale.

 

In primo luogo verrebbe stabilito che il compenso possa essere quantificato in una percentuale calcolata tra il 5 ed il 20% del valore dell’affare e ciò al fine di evitare il ricorso al criterio del compenso orario “che non sarebbe risultato ancorabile a un parametro di riferimento sufficientemente certo in sede di vaglio giudiziale”. Il Consiglio di Stato, pur condividendo la ratio della modifica segnala tuttavia l’esigenza di non prevede un minimo per il compenso ma soltanto una soglia massima, tra l’altro più bassa.

 

In secondo luogo verrebbe aggiunta una disposizione che prevede l’aumento del compenso fino ad un terzo in favore dell’avvocato che assiste una parte nel procedimento di mediazione. La previsione che segue una finalità deflattiva del contenzioso, dovrebbe, rileva il Consiglio di Stato, far conseguire l’aumento del compenso al buon esito del procedimento di mediazione.

 

L’aumento del compenso spettante all’avvocato che difende più persone con la medesima posizione processuale passerebbe dal doppio al triplo al fine di disincentivare l’instaurazione di più giudizi con identici petita e causae pentendi.

 

Nelle cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e patrocinio a spese dello stato viene soppressa la riduzione a metà del compenso spettante all’avvocato che presta la sua assistenza a soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato nonché ai soggetti a questi equiparati dal DPR n. 115/2002 nel procedimento penale.

 

Dovrebbe, poi, essere disciplinata la c.d. “soccombenza qualificata” con la previsione di un significativo aumento del compenso liquidato a carico della parte soccombente quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate.

 

Sarebbe inoltre stata proposta la soppressione del comma 9  dell’articolo 1 del D.M. n° 140/2012 con l’introduzione di due ulteriore scaglioni: uno da € 1.500,01 ad € 5.000,00, l’altro oltre € 5.000,00.

 

Il Consiglio di Stato avrebbe anche espresso parere negativo sull’aumento dei parametri numerici dei compensi per l’ingiunzione monitoria e per il precetto giustificati dal Ministero con l’esigenza di riferire anche a tali attività la voce “studio” così come per l’introduzione della medesima componente nel settore civile per la fase esecutiva sia mobiliare che immobiliare. Palazzo Spada ritiene tali voci una duplicazione della già prevista fase di studio per il procedimento di cognizione non tenendo conto che la successiva ed eventuale fase esecutiva presenta a volte aspetti completamente diversi e nuovi rispetto a quelli già affrontanti.

 

Dovrebbe invece essere introdotta per l’attività giudiziale penale la fase delle indagini investigative che rappresenta, specie nei casi più complessi, un’attività importantissima del difensore.

 

Viene infine valutata positivamente la soppressione della possibilità di riduzione alla metà del compenso dell’avvocato che assiste d’ufficio un minorenne.

Leonardo Vecchione

L’Avv. Leonardo Vecchione consegue nel 2004 la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma 3 discutendo la tesi: “Le clausole vessatorie e la tutela del consumatore”.
Svolge la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto civile e fallimentare.
E’ autore di numerose note a sentenza ed articoli. Collabora con la redazione romana della rivista Il diritto fallimentare e delle società commerciali sulla quale pubblica note redazionali a sentenza.
Ha collaborato alla redazione del Processo delle esecuzioni mobiliari edito per i tipi della Giappichelli, 2009. E’ coautore del Manuale teorico pratico dell’esecuzione immobiliare edito per i tipi della Nuova Giuridica, 2011. E’ curatore di procedure fallimentari. Componente della Commissione Giovani del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nella consiliatura 2010-2011. E’ docente di corsi per la preparazione all’esame di Avvocato.