INTERVENTO AVV.LIVIA ROSSI CONVEGNO AFEC IN MANIFESTAZIONE NATIVITY

LA TUTELA  PENALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA INTRAFAMILIARE E DI STALKING

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La violenza domestica  è un fenomeno molto diffuso che riguarda ogni forma di abuso fisico, psicologico, sessuale ed ogni comportamento comunque coercitivo esercitato per controllare emotivamente una persona  che fa parte del nucleo familiare.

Sono molte (circa 2 milioni secondo i dati ISTAT) le donne tra i 16 e i 70 anni che  hanno subito violenze domestiche, molti anche  i minori che ne sono stati vittime.

Numeri preoccupanti  anche in considerazione del fatto che si stima che oltre il 90% delle vittime non denuncia il fatto.

Da un rapporto EURES-ANSA del 2005  è emerso che un omicidio su 4 in Italia avviene in famiglia, tra le mura domestiche, che il 70% delle vittime è donna e  che in 8 casi su 10 l’autore è un uomo.

Il diritto (specie il diritto penale)  ha sempre avuto difficoltà nel prevenire e sanzionare le violenze nell’ambito della famiglia, in quanto restio a frapporsi nei contrasti intrafamiliari. Ciò in primo luogo a causa di un retaggio culturale. Il concetto di famiglia, infatti, rispetto alla piccola chiusa comunità patriarcale, si è evoluto negli ultimi decenni e l’apertura della famiglia ad un contesto di valutazione sociale risale solo agli ultimi anni.

Basti pensare che i reati sessuali erano ricompresi tra i delitti contro la morale e non tra quelli contro la persona fino al recente 1996 e che il delitto d’onore ( che prevedeva una pena detentiva da 3 a sette anni per colui che uccidesse moglie, figlia o sorella per l’offesa recata “all’onor suo o della famiglia”) è scomparso dal nostro codice solo nel 1981.

 

La legge penale interviene solo al momento in cui in seno alla famiglia sia già subentrata una crisi  e si  siano innescati meccanismi patologici nei vincoli affettivi e lo fa attraverso norme  – poste a tutela della vittima – sia  di natura  sia sostanziale che processuale.

Tra le norme incriminatrici  alcune sono  riferibili solo ad un contesto familiare (art  570 c.p. e ss.) altre, pur non essendo riferite specificatamente alla famiglia, ricorrono però spesso nei casi di violenza domestica (percosse, lesioni,, ingiurie diffamazione, sequestro di persona, atti persecutori, violenza sessuale, omicidio).

Si diceva di come la legislazione penale, in materia di  reati familiari, abbia risentito a lungo dei retaggi culturali del passato, da una parte approntando un sistema repressivo  piuttosto limitato, tendendo  ad inserirsi il meno possibile in seno a quel nucleo ritenuto a lungo privatissimo e quasi inviolabile, dall’altro limitandosi a legiferare solo in relazione alla famiglia giuridicamente intesa, escludendo quindi qualsiasi forma di tutela nei confronti della famiglia di fatto.

Ultimamente si assiste ad una decisa inversione di tendenza, dovuta probabilmente al clamore suscitato da fatti di cronaca che sono stati portati all’attenzione dell’opinione pubblica dai mezzi di informazione e che hanno portato all’introduzione di nuove figure di reato – come quella di atti persecutori, cosiddetto stalking, nonché alla modifica di fattispecie esistenti, quale quella che è intervenuta con la legge 1 ottobre 2012 n.172 che ha modificato l’art. 572 c.p. ( maltrattamenti in famiglia), fino ad arrivare alle modifiche – che hanno riguardato disposizioni di natura sia sostanziale che processuale- intervenute con il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 (normativa in tema di c.d. Femminicidio).

 

Una prima importante novità – dal punto di vista cronologico – si è avuta dunque con l’introduzione – attraverso l’art 7 della  legge 23 aprile 2009 n. 38- del reato di atti persecutori, previsto dall’art. 612 bis c.p. che punisce chiunque,  con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Va innanzi tutto precisato che la norma si riferisce a situazioni che riguardano non solo il contesto  affettivo/familiare, ma anche  ambiti diversi come quello – estraneo al tema odierno-  professionale /lavorativo.

Attraverso il dettato di questa norma per la prima volta il legislatore prende in considerazione   la “relazione affettiva” , quella non sacralizzata dal matrimonio (né dalla stabile convivenza), statuendo  sul punto  sia dal punto di vista di tutela della vittima (timore per l’incolumità propria, di un proprio congiunto, o di persona ad esso legato da relazione affettiva) sia da quello  dell’autore del reato, prevedendo un’aggravante allorquando l’agente stesso sia il coniuge separato, divorziato o persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Secondo la dominante giurisprudenza il reato di atti persecutori non sussiste  nel caso in cui le condotte siano state poste in essere all’interno della famiglia, ricorrendo,in tali ipotesi, la diversa fattispecie di maltrattamenti in famiglia.

La parola stalking (con cui è più noto il reato di atti persecutori) deriva dall’inglese to stalk (fare la posta alla preda) e allude alle condotte reiterate atte ad interferire nella vita privata altrui con comportamenti antigiuridici.

Per la sussistenza del reato è dunque innanzitutto necessario che le condotte siano reiterate, in quanto ciò che si vuole punire è proprio il comportamento seriale. La reiterazione è dunque quel quid pluris che occorre a differenziare il reato di atti persecutori rispetto a quelli di semplice minaccia o di molestia. Si tratta quindi di un reato cosiddetto abituale, per la cui integrazione non è sufficiente una unica condotta molesta. La Corte di Cassazione ha comunque affermato che sono sufficienti ad integrare il reato anche due sole condotte di minaccia o molestia (Cass. V^ pen. 15/5/2013 n. 20993).

Si tratta inoltre di un reato di evento, essendo necessario che , oltre alla reiterazione delle condotte, queste abbiano – alternativamente- :

a) provocato un perdurante stato di ansia e di paura nella vittima;

b) ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva;

c)costretto la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è concorde nell’affermare  che  sia  sufficiente ad integrare il reato l’accertamento che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante sulla serenità e sull’equilibrio della vittima, non essendo richiesto l’accertamento di un vero e proprio stato patologico.

Quanto alla prova dell’effettiva causazione dello stato d’ansia, secondo la giurisprudenza dominante, essa è ricavabile “dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a cagionare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata”(Cass. V^ pen. 16/04/2012 n. 14391)

Qualora non risultasse provata la verificazione di uno degli eventi richiesti dalla norma per la sussistenza del reato, dovrà procedersi alla riqualificazione del fatto per i reati di minaccia, molestia ed ingiurie.

La legge che ha introdotto il reato di stalking ha previsto (all’art. 8) anche una norma di carattere preventivo stabilendo la possibilità per la persona offesa, prima della  proposizione della denuncia querela, di rivolgersi all’autorità di PS per chiedere  l’ammonimento dell’autore della condotta . Il Questore può svolgere una breve indagine all’esito della quale, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce il soggetto invitandolo a tenere una condotta corretta, redigendo verbale.

In caso poi di successiva proposizione di denuncia querela la pena per il soggetto già ammonito sarà aumentata. Trattasi di norma che agisce direttamente sulla prevenzione e che, in determinati casi, può avere una discreta efficacia deterrente.

 

La novità più importante in tema di evoluzione normativa  in materia di famiglia del codice penale è costituita  dalla legge 4 ottobre 2012 n. 172 concernente i maltrattamenti in famiglia.

E’ mutata innanzitutto la rubrica, che prima si intitolava “maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli” mentre ora recita “maltrattamenti contro familiari e conviventi”, segnale evidente dell’intenzione  del legislatore che, preso atto dell’evolversi dei costumi sociali, allarga la tutela anche alla famiglia di fatto.

Con la vecchia formulazione veniva punito chiunque maltrattasse una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici. Il nuovo testo , oltre a prevedere pene più elevate (reclusione da due a sei anni anziché da uno a cinque), punisce, appunto, chiunque “maltratta una persona della famiglia o comunque convivente”. Con il secondo comma è stata  inoltre introdotta un’ipotesi aggravata qualora il fatto sia stato  commesso in danno di persona minore degli anni quattordici ( con il decreto legge 14/08/2013 n. 93 la previsione è stata ulteriormente modificata prevedendo che il reato debba ritenersi aggravato quando venga commesso , non solo in danno, ma anche alla mera presenza di un minore degli anni diciotto).

Va detto che la giurisprudenza, negli ultimi anni prima della riforma, aveva già esteso la tutela alla famiglia di fatto, quella del legislatore è stata quindi una sorta di presa d’atto.

Ci si è chiesto se per la configurabilità del reato sia necessaria una convivenza in atto, la sentenza Cass. VI 7/5/2013 n. 22915 ha ritenuto che non debba ritenersi necessario il requisito della coabitazione in caso di separazione consensuale o giudiziale dei coniugi , perché nonostante la cessazione della convivenza persistono obblighi giuridici ,seppur attenuati, di assistenza materiale e morale nascenti dal matrimonio. Diversa la situazione in caso di famiglia di fatto “perché la cessazione della convivenza rende manifesta l’avvenuta estinzione dell’affectio che reggeva quell’unione, a meno che altri elementi rilevino per la prosecuzione del rapporto di reciproca assistenza che costituisce il fondamento volontario della famiglia di fatto”. Un accertamento caso per caso, dunque, volto ad accertare  se il rapporto familiare di fatto, in difetto di convivenza, possa essere desunto dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza.

Anche il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste solo laddove la condotta sia svolta in modo continuato ed abituale. Sono quindi esclusi dalla previsione normativa comportamenti di carattere episodico.

Quanto all’espressione “maltrattare” essa viene intesa quale sinonimo di “moritificare” “far soffrire”. Trattasi dunque di un reato a forma libera, i cui comportamenti possono essere fisici come psicologici, potendo anche consistere in atti  isolatamente non punibili (atti di umiliazione o di infedeltà)  che acquistano rilevanza nella loro reiterazione nel tempo.

Rispetto ai soggetti tutelati si è già detto dei coniugi e conviventi.

Rientrano ovviamente nella tutela anche i figli minori e maggiorenni conviventi.

Con riguardo ai figli minori è interessante il filone giurisprudenziale cui ha dato origine sentenza pronunciata dalla Cassazione il 18 marzo 1996 che ha dato rilievo al comportamento omissivo stabilendo che il reato non si consuma soltanto attraverso azioni ma anche mediante omissioni laddove, per esempio, non venga rispettato l’obbligo – da parte del genitore – di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, sicché maltrattare vuol dire, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità né materiale né morale di risolvere da solo.

Ma è prevista anche la tutela dei genitori rispetto ai figli maggiorenni , la Cassazione ha infatti correttamente ritenuto che integrano il reato di maltrattamenti – per esempio – le continue vessazioni dei figli tossicodipendenti poste in essere nei confronti dei genitori e dirette ad ottenere denaro necessario per l’acquisto degli stupefacenti.

Con il reato di maltrattamenti possono concorrere altri reati (lesioni, abusi sessuali ecc).

In questo quadro di crescente tutela in ambito di reati intrafamiliari sono state negli anni apportate modifiche anche al codice di procedura penale. Ciò al fine di evitare il protrarsi delle condotte tra il momento della proposizione della denuncia e quello della celebrazione del processo.

Nel 2001 sono state introdotte due nuove misure fra quelle coercitive. Quella di cui all’art. 282 bis che prevede la possibilità da parte del giudice di emettere un   provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di accedervi senza autorizzazione (per salvaguardare le esigenze di incolumità della persona offesa e dei suoi prossimi congiunti) e quella prevista dall’art.282 ter relativa alla possibilità di emettere provvedimento di  divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da persone con questa conviventi o legati da relazione affettiva.

 

Questo, a grandi linee, il quadro normativo in materia allorquando è stato emanato il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, più noto come decreto sul “femminicidio”

Dirò subito – a rischio di apparire impopolare –  che questo decreto non mi convince affatto, perché aggira il  problema e perché, come spesso accade, interviene sugli  effetti piuttosto che sulle cause del problema.

Già questo neologismo,  “femminicidio” mi sembra discriminatorio in sé.

Si tratta  poi dell’ennesima normativa che si inquadra in quella legislazione a botta di decreti legge tanto cara (in materia di sicurezza e giustizia) agli ultimi governi,  ma che difetta del presupposto stesso dell’ urgenza.

Che il problema esista non lo si nega affatto, ma l’intero quadro del diritto penale di famiglia richiederebbe una riforma organica che non può risolversi con un po’ di manette in più e con disposizioni processuali per lo più inutili, ma che avrebbe invece bisogno del normale iter parlamentare nell’ambito del cui dibattito sviscerare le problematiche e individuare le soluzioni più appropriate.

E quale sarebbe poi l’urgenza che giustifica il decreto legge? “L’incremento di episodi di violenza contro le donne”. Ma siamo in assenza di statistiche a confronto.  Può essere, ed è anzi probabile, che gli episodi siano aumentati , ma ciò che è sicuro  è che se ne parla di più. L’opinione pubblica ha preso a cuore il problema e c’è maggior risonanza mediatica su questo tipo di episodi che prima passavano sotto silenzio. Si è creata una sorta di onda emotiva ( come è già successo rispetto ad altre fattispecie ) che il governo di turno sfrutta attraverso una decretazione di urgenza che spesso e volentieri produce leggi irrazionali e arraffazzonate. Trattasi di semplice propaganda politica.

Ciò è confermato dal fatto che in questo decreto, per esempio, non ci sia nulla di specifico in merito al “femminicidio”.

Sono state previste aggravanti nel reato di violenza sessuale qualora il fatto sia commesso su donna incinta  ovvero quando il fatto sia commesso dall’ex marito o partner anche non convivente. Nulla da dire sull’opportunità della previsione, ma ci voleva un decreto legge? Che incidenza hanno, in tema di prevenzione, norme che troveranno applicazione solo all’esito di un giudizio?

E’ stata prevista un’aggravante per il reato di stalking qualora il fatto sia commesso con strumenti informatici o telematici. Il che solleciterà probabilmente lo stalker ad usare mezzi tradizionali quali la telefonata, la corrispondenza ordinaria o , meglio ancora, ad agire di persona. Una logica incomprensibile.

E’ prevista l’irrevocabilità della querela nei delitti di stalking. Se tale previsione ha senso nell’ipotesi di reati gravi, quali quelli di natura sessuale, ne ha molto meno nel reato di atti persecutori, che ha spesso ad oggetto  episodi non connotati da particolare gravità in ordine ai quali ben più opportuno sarebbe lasciare la persona offesa libera di determinarsi circa il mantenimento della procedibilità anche  in considerazione dell’evolversi dei suoi rapporti con l’agente. Una norma di eccessiva rigidità, insomma, che non  tiene conto della varietà delle situazioni concrete.

E che dire della norma che prevede l’arresto in flagranza per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia senza tener conto del fatto che, trattandosi di reati abituali ed essendo l’accertamento dell’abitualità di fatto impossibile in presenza di un solo comportamento quale quello commesso in flagranza, rimarrà come minimo inattuata?

A proposito di flagranza, è stata altresì introdotta  la possibilità di disporre l’allontanamento dalla casa familiare ad opera della polizia giudiziaria (salva successiva convalida). Fermo restando il problema relativo all’accertamento della flagranza, la norma si presta a gravi strumentalizzazioni in situazioni di mero dissidio familiare.

Inoltre, nel caso in cui alle forze dell’ordine sia segnalato un episodio di lesioni (anche lievi) nell’ambito di violenza domestica, ed  anche in assenza di querela della persona offesa, il questore può procedere all’ammonimento dell’autore e alla sospensione della patente di guida fino a tre mesi. Viene garantito l’anonimato del segnalante. Si tratta di una previsione di pura concezione illiberale che calpesta la più  più elementare concezione del diritto di difesa prestando il fianco, peraltro, ad ogni sorta di strumentalizzazione. Che senso e che nesso ha, poi,  la sospensione della patente rispetto ai presupposti accertati dal Questore?

A tutto ciò si aggiungono una serie di norme processuali specificamente previste per le vittime di maltrattamenti in famiglia, quali: l’innalzamento dei termini per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione da dieci a venti giorni (una previsione a favore del difensore più che della parte..!); il diritto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari; il diritto alla notifica delle richieste di revoca della misura cautelare o coercitiva avanzate dall’indagato/imputato; l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Previsioni che non incidono fattivamente sul problema, che comportano aggravi di attività processuale e che determinano, a tacer d’altro, una diversità di trattamento  rispetto alle vittime di reati più gravi quali la violenza sessuale, il sequestro di persona, l’omicidio.

Questo decreto non piace neanche a molte associazioni femminili che lo vedono come un provvedimento di facciata, che non risolverà il problema delle vittime di violenza e innalzerà il numero di false accuse. Nelle controversie di natura familiare, infatti, la strumentalizzazione  di denunce  nei confronti dell’altro genitore è in costante aumento. Le donne sono spesso vittime di violenza, questo è un dato indubitabile che esige risposte forti da parte dell’Ordinamento. Ma, va detto, sono proprio le donne che spesso ricorrono all’uso strumentale  di denunce che coinvolgono anche i figli. Non va trascurato il dato secondo il quale il 30% degli stalkers è donna né che ci sono donne che vivono nell’orbita di padri separati e che, insieme agli eventuali figli di secondo letto, sono spesso oggetto di false e strumentali accuse.

Perché sono aumentate le violenze sulle donne? E perché proprio quelle commesse dal partner o ex partner?

Probabilmente è proprio per il cambio di ruolo che l’uomo ha subito nel corso degli ultimi anni in seno alla famiglia. Non è più il capofamiglia assoluto, il centro degli interessi, l’unico che porta i soldi a casa. Ha vicino una donna più autonoma , indipendente che – al contrario di quanto succedeva in passato – si sente libera di scegliere, anche la fine di un matrimonio o di una relazione.

Senza considerare che molte separazioni incidono anche economicamente in maniera pesante, separarsi in alcuni casi è un lusso e anche la frustrazione dovuta alle difficoltà di gestione del nuovo stato può generare violenza. E’ su queste problematiche che bisogna agire, predisponendo strumenti di sostegno sia psicologico che materiale per le famiglie separande o separate.

Occorre agire sulle cause della violenza, perché gli strumenti per perseguirne gli effetti ci sono già. La giustizia è ferma, i processi non si fanno, da anni non sono previsti fondi per potenziare l’apparato amministrativo che necessariamente sorregge il regolare andamento della funzione giudiziaria.

Il problema   non si può risolvere con leggi e leggine che cercano di fronteggiare la singola emergenza e che non portano  a  nulla, bensì  solo con un’organica riforma della giustizia. Ma questo è un altro tema…

Livia Rossi

Livia ROSSI è nata a Roma il 26 agosto 1961. Nel 1989 si è iscritta nell’Albo dei Procuratori Legali e nel 1991 in quello degli Avvocati previo superamento del relativo esame. Dal febbraio 1999 è cassazionista. Dal 1986 al 1993 ha collaborato , come cultore della materia , con il Prof. SPASARI presso la terza Cattedra di diritto penale della Università “LA SAPIENZA”. Dal 2004 al 2011 è stata Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma con i seguenti incarichi : Coordinatore della commissione formazione permanente, Coordinatore della commissione per i rapporti internazionali, Coordinatore della commissione deontologica, Coordinatore della Conferenza dei Giovani Avvocati, responsabile dell’Ufficio Disciplina. Dal 2007 è membro della Commissione di Appello Federale della danza sportiva. Svolge attività professionale in materia penale prevalentemente in campo giudiziale. Dal mese di luglio 2011 è membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione nelle professioni legali presso l’Università Europea di Roma.