LA DIFFORMITÀ TRA GLI ESTREMI DELLA SENTENZA IMPUGNATA E IL DOCUMENTO ALLEGATO NON COMPORTA CONSEGUENZE NEGATIVE IN CAPO AL RICORRENTE.
La Cassazione ha dato continuità ad un principio ormai consolidato, secondo cui in caso di discordanza tra la sentenza allegata e quella citata in atti non si ingenerano conseguenze sulla procedibilità dell’atto di appello depositato.
Con la sentenza, n. 2588/16, del 9.2 u.s., gli Ermellini hanno confermato che una tale difformità, trattandosi di mero errore materiale, non pregiudica la parte qualora venisse rinvenuto nel fascicolo di primo grado il provvedimento impugnato (cfr. Cass., nn. 5136/1998, 2300/2001 e 7746/2005).
Nell’accogliere il ricorso, i giudici di legittimità hanno puntualizzato i termini di inammissibilità di fronte a “irregolarità” simili, richiamando il principio secondo cui in sede di giudizio tributario, tale discordanza non è di per sé rilevante, in quanto rappresenta appunto un semplice errore materiale (cfr. Cass., nn. 16921/2007, 1935/2012).
La decisione fornisce dunque una lettura garantista della vicenda, imponendo, così, ai giudici un esame sostanziale e non solo formale del fascicolo di giudizio.