La Suprema Corte di Cassazione è recentemente ritornata – con sentenza 3 gennaio 2017, n°27 – a chiarire i presupposti indefettibili per ottenere l’affido esclusivo dei figli.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una madre separata avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Brescia, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, aveva:
- disposto l’affidamento in via esclusiva dei due figli al padre, a seguito dell’accertata accesa conflittualità esistente tra i genitori, ostacolante la condivisione e l’adozione di decisioni comuni, e tale da incidere negativamente sull’interesse dei minori;
- negato il diritto al mantenimento della moglie poiché godeva di un reddito minore rispetto a quello dell’ex marito ma superiore a quello dichiarato in giudizio e, in ogni caso, sufficiente a farle conservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In particolare, ad avviso della donna, la scelta del regime dell’affidamento esclusivo era ingiustificata, in quanto da un lato non avrebbe certamente potuto garantire una minore conflittualità tra i coniugi né tutelare maggiormente i minori, e innecessaria, attesa la piena idoneità genitoriale della madre.
La Corte di Cassazione dà ragione alla ricorrente, motivando la propria decisione alla luce dei seguenti condivisibili principi:
- per giurisprudenza costante, il regime di affidamento condiviso costituisce “…il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico”;
- conseguentemente, una pronuncia di affidamento esclusivo, proprio per il suo carattere eccezionale, deve essere giustificata e motivata alla luce della concomitante presenza di tre elementi: il pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso, l’idoneità del genitore affidatario e l’inidoneità educativa e manifesta carenza dell’altro genitore.
Nel caso di specie, la Corte censura l’operato della Corte di merito, la quale aveva disposto l’affidamento esclusivo dei minori alla luce della sola conflittualità esistente tra i coniugi (peraltro “ordinaria” nei giudizi di separazione) e della conseguente generica “…necessità di assicurare rapidità nelle decisioni riguardanti i figli…”, senza tuttavia accertare né motivare puntualmente l’esistenza di un pregiudizio per i minori.
La Corte conferma, invece, le statuizioni in punto di mantenimento, ritenendo le censure mosse tese ad una revisione del giudizio di fatto operato dai giudici di merito, preclusa al giudice di legittimità.
Cliccare di seguito per il testo del provvedimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 3 gennaio 2017, n. 27