L’avvocato, nell’ipotesi di più cause, successivamente riunite, ha diritto alla liquidazione del compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione.
La Cassazione con sentenza del 10 novembre 2015, n. 22883[1], ha, infatti, statuito, con riferimento ad un giudizio all’epoca del quale trovavano applicazione le tariffe di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, ma il principio trova applicazione anche oggi con riferimento al D.M. 55/2014, che: “in tema di compenso spettante al difensore, nell’ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione”.
La Cassazione ha, poi, precisato che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione compensi dell’avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe rectius parametri[2].
[1] Conforme Cass., 3 settembre 2013, n. 20147 e Cass., 22 luglio 2009, n. 17095.
[2] La giurisprudenza è ormai pacifica sul punto, si veda Cass., 8 agosto 2013, n. 18906; Cass., ord., 30 marzo 2011, n. 7293; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23059; Cass., 24 febbraio 2009, n. 4404.