Uno dei temi oggetto di maggior interesse nell’ambito della disciplina oggetto del codice deontologico forense è, senza dubbio, quello della pubblicità dell’avvocato.
A causa dell’evolversi della professione forense nell’economia di mercato, le norme in materia di “informazione sull’attività professionale” sono quelle che, dalla prima stesura del codice deontologico (1997) ad oggi, hanno subito il maggior numero di adeguamenti e modifiche.
L’entrata in vigore della “Legge Bersani” e l’avvento delle nuove tecnologie in uno con il costante smisurato incremento del numero degli iscritti e la conseguente difficoltà di reperire clientela, hanno stimolato un sempre crescente fenomeno comunicativo da parte degli appartenenti alla categoria.
Nell’immaginario collettivo, tuttavia, il disposto dell’art. 2 Legge 248/2006 è stato spesso frainteso nel senso di ritenere lecita ogni forma di comunicazione.
In realtà i principi in tema di pubblicità di cui alla suddetta legge, pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano una pubblicità indiscriminata e avulsa dai principi deontologici imponendosi tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità e al decoro della professione la cui verifica è affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.
Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito i suddetti principi in numerose recenti decisioni sottolineando come l’acquisizione della clientela – di per sé perfettamente lecita- possa sconfinare in illecito deontologico allorquando vengano utilizzati degli strumenti che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e al decoro”.
La decisione CNF 21/12/2009 (la prima in tema di cosiddetto “negozio giuridico”) confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione SSUU 18/12/2010 n. 23287, nell’affermare la liceità dello studio professionale a livello strada qualora vengano preservate idonee garanzie di riservatezza, ha invece censurato l’utilizzo del messaggio “prima consulenza gratuita” apposto sulla vetrina del locale. L’informazione offerta, infatti, non chiarisce se si tratti della proposta gratuita di una consulenza organica e completa ovvero di un primo inquadramento generico del problema: un semplice colloquio orientativo non è infatti oneroso per prassi al contrario di un’organica consulenza che richiede spesso lo studio approfondito di complesse posizioni giuridiche. Ne consegue che il messaggio in questione sia ingannevole e non conforme ai principi di veridicità e trasparenza richiamati – entrambi- anche dalla legge Bersani.
La decisione CNF 2/3/2012 n. 39 ha ritenuto invece non conforme ai principi di dignità e decoro lo svolgimento dell’attività professionale presso uno studio su strada ove non venga garantita la riservatezza del cliente , esposto alla vista dei passanti. Né la rinuncia a tale diritto da parte dell’interessato vale a scriminare la fattispecie in quanto il relativo dovere posto a carico dell’avvocato è dato a tutela dell’interesse pubblico mirando a garantire lo svolgersi dell’attività professionale nell’ottica dell’attuazione dell’ordinamento.
La stessa decisione ha altresì sanzionato il comportamento del professionista che aveva affisso locandine che pubblicizzavano il “negozio giuridico” presso i locali di una ASL. La finalità captatoria, nella fattispecie, è stata considerata insita nella scelta del luogo :“le corsie di un ospedale sono teatro ogni giorno di storie, incontri ed episodi spesso idonei a divenire casi di interesse per un legale , ove i protagonisti possono trovarsi anche in condizioni di tensione , stress o disperazione tali da ridurre la loro capacità di selezione e di valutazione del messaggio offerto (o meglio subito)” .
Con la decisione 2/3/2012 n.34 il CNF ha invece ritenuto illecita la condotta consistita nel pubblicizzare la propria attività professionale su un giornale locale attraverso un messaggio “connotato da slogan sull’attività svolta ai quali si accompagnava una grafica tale da porre una evidente enfasi sul dato economico e su altre informazioni rappresentate in modo da costituire una indebita offerta di servizi e/o prestazioni professionali dirette all’indistinto e scarsamente competente pubblico dei lettori”. Modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi devono infatti ritenersi incompatibili con la dignità e con il decoro al pari quei messaggi che abbiano (come nella fattispecie) una marcata natura commerciale offrendo servizi professionali a costi molto bassi. L’adeguatezza del compenso, infatti, deve commisurarsi al valore e all’importanza della singola attività posta in essere.
L’avvento delle cosiddette liberalizzazioni non cambierà di molto le cose. Se infatti l’art. 3 del d.l 138/11 consente la pubblicità informativa con ogni mezzo, la norma stessa aggiunge che “le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”. Ancora una volta, dunque, si fa riferimento a quei principi ampiamente utilizzati dal CNF in sede di valutazione delle fattispecie surriportate.
E ancora una volta si sottolinea la natura informativa della pubblicità consentita all’avvocato, che è cosa ben diversa dalla pubblicità commerciale che resta invece vietata.
Non a caso l’ultimo canone dell’art. 17 bis c.d.f. , statuendo in materia di siti web, vieta qualunque riferimento commerciale e/o pubblicitario mediante indicazione sia diretta che indiretta.
A tale proposito si segnala una imbarazzante situazione che vede protagonisti l’Ordine di Roma ed il suo presidente. Nella scorsa consiliatura si dette corso ad una serie di convenzioni – pubblicizzate sul sito istituzionale – che prevedevano servizi per gli avvocati a condizioni vantaggiose.
Con il nuovo Consiglio tutte le convenzioni sono state cancellate dal sito, ma basta consultare quello personale del presidente per trovarne di tutti i generi. Ciò che stupisce, però, è che oltre all’indicazione del trattamento vantaggioso riservato agli iscritti, vengano riportati una serie infinita di riferimenti pubblicitari diretti, in quanto tali vietati. Nel settore “Autocarrozzeria”, per esempio, viene pubblicato un vero e proprio annuncio pubblicitario riferibile all’esercizio commerciale, con tanto di fotografia, nome a caratteri cubitali e slogan “da 40 anni il tuo carrozziere di fiducia”….
Il tema della pubblicità dell’avvocato rimarrà dunque – quanto meno a Roma – oggetto di semplice speculazione dialettica non essendo immaginabile che chi per primo ne vìoli i principi possa essere giudice dei comportamenti dei colleghi.