In data 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento 2016/1191/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Come si legge nel 1° Considerando, il Regolamento in oggetto si pone l’obiettivo “…di assicurare la libera circolazione dei documenti pubblici nell’Unione e, in tal modo, promuovere la libera circolazione dei cittadini dell’Unione…” mediante l’istituzione di “…un sistema per l’ulteriore semplificazione delle formalità amministrative per la circolazione di alcuni documenti pubblici e delle relative copie autentiche rilasciati da un’autorità di uno Stato membro ai fini della presentazione in un altro Stato membro” (3° Considerando).
Il nuovo sistema trova applicazione con riguardo:
- “…ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro conformemente alla sua legislazione nazionale e il cui obiettivo principale è accertare uno dei seguenti fatti: nascita, esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata, scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, o cittadinanza” (6° Considerando);
- “…ai documenti pubblici rilasciati a una persona dal proprio Stato membro di cittadinanza per attestarne l’assenza di precedenti penali. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai documenti pubblici la cui presentazione possa essere richiesta da cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini quando, in conformità con la pertinente legislazione dell’Unione, desiderano votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza” (6° Considerando);
- “…alle copie autentiche di documenti pubblici prodotte da un’autorità competente dello Stato membro in cui è stato rilasciato il documento pubblico originale” (8° Considerando);
- “…alle versioni elettroniche di documenti pubblici e ai moduli standard multilingue adatti allo scambio elettronico…” (9° Considerando).
Da un’attenta analisi dei consideranda al Regolamento in oggetto emerge parimenti che lo stesso:
- non ha lo scopo “di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, accertamento dell’esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio (inclusa la capacità di contrarre matrimonio e stato civile), divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata (inclusa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato dell’unione registrata), scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, cittadinanza, assenza di precedenti penali o documenti pubblici la cui presentazione potrebbe essere richiesta da uno Stato membro ad un candidato alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali o ad un elettore a tali elezioni, che sia un cittadino di tale Stato membro” (18° Considerando);
- “…non dovrebbe incidere sul riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto di un documento pubblico rilasciato in un altro Stato membro” (18° Considerando);
- non impone agli Stati membri, di “…rilasciare documenti pubblici non previsti ai sensi del diritto nazionale…” (7° Considerando);
- “…non dovrebbe applicarsi alle copie di copie autentiche…” (8° Considerando);
- “…non dovrebbe applicarsi a passaporti o carte d’identità rilasciati in uno Stato membro, in quanto tali documenti non sono soggetti a legalizzazione o formalità analoghe quando sono presentati in un altro Stato membro” (10° Considerando);
- “…non dovrebbe applicarsi agli atti di stato civile rilasciati sulla base delle pertinenti convenzioni della Commissione internazionale dello stato civile” (10° Considerando);
- Non trova applicazione con riferimento ai “…documenti pubblici rilasciati dalle autorità di paesi terzi” (48° Considerando).
Oggetto del regolamento 2016/1191/UE, ai sensi dell’art. 1 è quello pertanto di creare un sistema tra gli stati membri di esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe e di semplificazione delle altre fomralità, attraverso l’istituzione di “…moduli standard multilingue da utilizzare come supporto per la traduzione e allegati ai documenti pubblici nazionali relativi alla nascita, all’esistenza in vita, al decesso, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), all’unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata), al domicilio e/o alla residenza e all’assenza di precedenti penali”.
Ai sensi dell’art. 2, il regolamento trova applicazione ai documenti pubblici relativi a: a) nascita; b) esistenza in vita; c) decesso; d) nome; e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata; h) scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata; i) filiazione; j) adozione; k) domicilio e/o residenza; l) cittadinanza; m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, nonché “…ai documenti pubblici la cui presentazione possa essere richiesta da cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini quando essi desiderano votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, alle condizioni definite rispettivamente nella direttiva 93/109/CE e nella direttiva 94/80/CE del Consiglio”.