La Suprema Corte, con la sentenza in commento, chiarisce che la differenza di tonalità di colore del bene acquistato non integra la fattispecie della vendita aliud pro alio, bensì un difetto di conformità di lieve entità, con conseguente diritto per il consumatore di richiedere, senza spese, il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero una riduzione adeguata del prezzo (ai sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo) ma non la risoluzione del contratto.
Il caso
Un consumatore ricorreva vittoriosamente al Giudice di Pace di Milano lamentando la consegna di un divano con caratteristiche – tessuto e tonalità di colore – diverse rispetto a quelle richieste, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa venduta.
Il Tribunale di Milano, in sede di gravame, riformava tuttavia la decisione:
- ritenendo che il compratore avesse accettato la diversa stoffa;
- ritenendo che la differenza di tonalità di colore costituisse una difformità di lieve entità, a sensi dell’ultimo comma dell’art. 130 cod. cons., dovendosi pertanto escludere il rimedio, eccessivamente gravoso, della risoluzione;
- rilevando che l’acquirente non aveva chiesto “…la sostituzione del divano, né la restituzione ed avendo proceduto all’alienazione del bene, l’unico rimedio esperibile era la riduzione del prezzo ma, il Pr., costituendosi nel giudizio d’appello, non aveva riproposto tale richiesta, che si intendeva, pertanto, rinunciata”.
Il ricorso per cassazione
Il consumatore decideva di ricorrere sino in Cassazione:
- ritenendo che la differenza di tonalità un vizio integrasse un’ipotesi di vendita aliud pro alio;
- affermando di avere, in realtà, richiesto la sostituzione del divano già al momento della consegna “…si da rendere superflua un’ulteriore richiesta di sostituzione”.
Gli Ermellini, tuttavia, rigettano il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- “L’ipotesi di vendita “alitici pro alio” ricorre quando il bene consegnato è completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti” (Cassazione civile sez. II, 24/04/2018, n. 10045)
- “…la consegna di un divano dello stesso colore ma di tonalità diversa da quella pattuita non costituisce un vizio tale da impedire l’utilizzo del bene secondo la sua destinazione”, bensì un difetto di conformità ex art. 130 cod. cons., con conseguente “…diritto del consumatore a chiedere, senza spese, il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto”
- “Qualora, però, il difetto di conformità di lieve entità e non sia possibile, o sia eccessivamente oneroso, esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, l’art. 130, ultimo comma, prevede che non sia possibile chiedere la risoluzione del contratto”.
Nel caso di esame, la Suprema Corte ha condiviso la valutazione operata dal Tribunale circa la lieve entità del predetto difetto, basata:
- sia su un criterio oggettivo, “…in quanto si trattava di diversa tonalità dello stesso colore”;
- sia sul comportamento del compratore, “…che aveva inviato, subito dopo la consegna, i suoi dati per l’emissione della fattura senza svolgere alcuna contestazione”.