La Corte d’Appello di Taranto con la recente sentenza n. 203/2015 ha respinto l’appello proposto da due figli maggiorenni (31 e 35 anni) e dalla di loro madre separata, avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Giudice monocratico, con cui erano stati condannati all’immediato rilascio dell’appartamento. Tale immobile, già di proprietà del padre separato, è ora di piena proprietà dei successori a titolo particolare del genitore degli appellanti, che in data 24.5.2012 aveva trasferito loro la nuda proprietà dell’immobile, consolidatasi in proprietà piena alla morte del predetto.
La sentenza di separazione nulla aveva disposto sull’assegnazione della casa coniugale, dando invece atto che l’assegno di mantenimento di Euro 500,00 mensili a carico del marito in favore della moglie avrebbe dovuto sopperire anche alle esigenze abitative della moglie, implicitamente statuendo che la casa coniugale doveva tornare al legittimo proprietario. Tale statuizione teneva anche in debito conto l’avanzata maggiore età dei figli conviventi (all’epoca della separazione 25 e 29 anni).
Ha ritenuto la Corte d’Appello che “Secondo la giurisprudenza di legittimità, “nell’ipotesi di immobile di esclusiva proprietà di un coniuge, allorché venga disposta la revoca dell’assegnazione dell’immobile all’altro coniuge, deve necessariamente conseguire la restituzione dell’immobile all’avente diritto” (Cassazione civile sez. I, 03 dicembre 2012, n. 21593). In relazione ai diritti dei figli, Sul punto, la S.C. ha di recente avuto modo di affermare che, “ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso idi formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l’assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014).”
Nel caso di specie, i figli conviventi, che hanno ora rispettivamente 35 e 31 anni, non hanno provato il loro stato di disoccupazione e sono proprietari di un appartamento in Taranto, donato loro dalla nonna paterna nel 1996.
Pertanto, la Corte ha ritenuto il loro appello infondato, confermando l’impugnata ordinanza ex art. 702 bis emessa dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.