Sulla base del combinato disposto dell’art. 147 c.p.c. nonché dell’art. 45 bis del d.l. 24.6.2012, n. 90, conv. con modifiche dalla 1. 17.12.2012, n. 221 che ha introdotto l’art. 16 septies, se la spedizione della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata è stata eseguita — come nella specie non è contestato – oltre le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle sette del giorno successivo, e di conseguenza, se essa è stata eseguita l’ultimo giorno utile ma dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore sette del giorno successivo. Pertanto, qualora il compimento dell’attività notificatoria della impugnazione sia avvenuto l’ultimo giorno utile previsto dalla legge, ma al di là dei limiti di tempo dalla stessa fissati, l’impugnazione stessa deve ritenersi tardiva.
La Suprema Corte torna sull’argomento[1], dichiarando inammissibile il ricorso, in accoglimento della doglianza avanzata dai controricorrenti che avevano eccepito la tardività del ricorso di legittimità in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni applicabile a decorrere dalla notificazione della sentenza impugnata.
Gli Ermellini ricordano che “Non si può prescindere dall’osservare che, nel nostro ordinamento, deve ormai considerarsi principio generale di diritto vivente il principio della scissione degli effetti delle notifiche tra notificante e destinatario della notifica. Si tratta di principio elaborato dalla Corte costituzionale, fatto proprio ed affermato da questa Corte in numerose decisioni…[…]… Moltissime sono le sentenze di legittimità che hanno confermato tale principio, contemperato dall’onere e l’obbligo per il notificante di riattivare in un tempo ragionevole il procedimento notificatorio (tra le altre, Cass. n.18074 del 2012). Potrebbe pertanto dubitarsi perfino della legittimità costituzionale di una norma che non riconoscesse il principio della scissione in presenza delle esigenze di tutela per le quali essa è stato elaborato, ovvero in una situazione in cui non sia legittimo far ricadere sul notificante incolpevole gli effetti negativi di un ritardo nel procedimento notificatorio in riferimento ad attività in esso comprese ma sottratte al controllo del notificante. E’ un principio elaborato a tutela di chi, in buona fede, compia una attività dovuta che necessiti, per il suo completamento, dell’intervento di un terzo, per evitare che possa essere pregiudicato dal mancato perfezionamento nei termini dell’attività procedimentale da lui correttamente avviata e non portata a termine tempestivamente per cause al di fuori della sua volontà e della sua sfera di controllo (v. Cass. n. 9528 del 2015). In riferimento all’art. 147 c.p.c., però, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario non opera perché siamo al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato. Il principio non ha ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività ( a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali), qualora, come nella specie, è lo stesso notificante che ha iniziato a compiere l’attività attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato”.
[1] Sez. 3, 21.09.2017 n. 21915